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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18293/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio limitatamente a un episodio di detenzione in concorso e a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo crack del peso complessivo lordo di 0,2 grammi, aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena complessiva per i due episodi contestati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo in sostanza che il beneficio era stato invece riconosciuto al coimputato processato contestualmente per i medesimi reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse implicitamente negato il beneficio all'odierno ricorrente formulando una prognosi sfavorevole sulle condizioni soggettive, anche alla luce del certificato del casellario giudiziale che evidenziava una precedente condanna definitiva con pena già sospesa condizionalmente. La precedente sospensione, unita al nuovo trattamento sanzionatorio, superava il limite massimo di due anni che consente una seconda sospensione condizionale; pertanto il diniego del beneficio è stato considerato corretto e il motivo manifestamente infondato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condotta relativa alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di modesta quantità è stata riqualificata nell'ipotesi lieve.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come base della contestazione originaria per la detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente di tipo marijuana.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la contestazione in concorso con altro soggetto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato implicitamente quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, negato perché non ricorrevano i presupposti soggettivi e per il superamento del limite di pena complessivamente concedibile.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia formulato una prognosi sfavorevole sulle condizioni soggettive dell'imputato e dagli atti emerga una precedente condanna con pena già sospesa, tale da precludere il superamento del limite complessivo previsto per un'ulteriore concessione del beneficio.
  • Il diverso trattamento riservato al coimputato non impone di per sé l'estensione automatica del medesimo beneficio, ove la posizione individuale del ricorrente risulti diversa per antecedenti penali e per il giudizio prognostico negativo espresso, anche implicitamente, dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è diretto contro un diniego di beneficio non spettante per legge o comunque precluso dai precedenti dell'imputato, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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