Ordinanza n. 952/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto n. -OMISSIS- del 27/04/2026, Identificativo Atto n. -OMISSIS-, emesso dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, avente ad oggetto “Decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004 e D.G.R. XI/4416/2021) - -OMISSIS-”, notificato alla ricorrente in data 05/05/2026, - del Decreto n.-OMISSIS- del 4 maggio 2026 notificato in data 5 maggio 2026 Identificativo atto n. -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, avente ad oggetto Decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004 e D.G.R. XI/4416/2021) notificato alla ricorrente in data 05/05/2026, - di ogni altro atto presupposto, connesso, preparatorio, istruttorio e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti regionali di decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale, con efficacia retroattiva dall'11 ottobre 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditrici agricole)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato due decreti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, con i quali è stata dichiarata la decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del d.lgs. 99/2004 e della disciplina regionale. In via preliminare, il Tribunale ha esaminato la giurisdizione, ritenuta sussistente in quanto i provvedimenti sono stati adottati all'esito di un procedimento amministrativo di verifica e controllo, caratterizzato da istruttoria, sopralluoghi e valutazioni tecnico-applicative sui requisiti relativi al tempo di lavoro e al reddito agricolo. Nel merito cautelare, le questioni sono state ritenute tecnicamente e documentalmente complesse, con particolare riguardo alla quantificazione del tempo di lavoro agricolo, alla cumulabilità delle ore riferite a colture in rotazione, alla superficie rilevante, all'individuazione del coefficiente colturale applicabile e alla qualificazione delle entrate derivanti dall'attività di auto-raccolta e dall'accesso al fondo. Le ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di avere acquistato terreni agricoli durante il periodo di efficacia del riconoscimento condizionato, facendo affidamento sulla spendibilità della qualifica I.A.P.; hanno quindi evidenziato il rischio di conseguenze fiscali, previdenziali e amministrative derivanti dalla decadenza retroattiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 7 c.p.a., qualificando, allo stato, la posizione delle ricorrenti come interesse legittimo correlato all'esercizio del potere pubblicistico regionale di verifica dei requisiti I.A.P. Ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione esercita un potere pubblicistico di verifica nell'ambito della disciplina agricola e della PAC, anche se alcuni segmenti dell'accertamento hanno carattere vincolato. In sede cautelare, il Tribunale non ha definito le singole censure, riservandone l'approfondimento al giudizio di merito, ma ha ritenuto presenti i presupposti per la tutela interinale. Il fumus è stato ravvisato nella complessità degli accertamenti tecnici e contabili sottesi alla decadenza; il periculum in mora è stato ritenuto particolarmente intenso poiché l'immediata esecuzione avrebbe comportato la cancellazione retroattiva della qualifica dalle banche dati regionali e la comunicazione del provvedimento all'Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e all'INPS, con possibile incidenza su posizioni già in essere. La retroattività, inoltre, avrebbe potuto compromettere rapporti economici già consolidati, compresi gli acquisti di terreni agricoli effettuati durante il riconoscimento condizionato, producendo conseguenze difficilmente reversibili. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta e l'efficacia dei decreti impugnati è stata sospesa. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 3 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa sussiste per l'impugnazione di provvedimenti regionali di decadenza dalla qualifica I.A.P. adottati nell'esercizio di un potere pubblicistico di verifica e controllo, con istruttoria e valutazioni tecnico-applicative.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta in via incidentale.
d.lgs. 99/2004
Disciplina la qualifica di imprenditore agricolo professionale e costituisce il riferimento normativo sostanziale dei provvedimenti di decadenza.
art. 1, comma 5-ter, d.lgs. 99/2004
È richiamato quale fondamento del meccanismo decadenziale applicato con efficacia retroattiva dall'11 ottobre 2022.
D.G.R. XI/4416/2021
Costituisce parte della disciplina regionale richiamata nei decreti di decadenza e nel relativo meccanismo decadenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- La controversia sulla decadenza dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la decadenza derivi dall'esercizio di un potere pubblicistico regionale di verifica dei requisiti, svolto mediante istruttoria, sopralluoghi e valutazioni tecnico-applicative, anche se singoli segmenti dell'accertamento hanno carattere vincolato.
- In sede cautelare, la complessità tecnica e contabile degli accertamenti relativi ai requisiti I.A.P. può giustificare il rinvio dell'approfondimento delle censure alla fase di merito, senza impedire la concessione della sospensione quando siano presenti un pregiudizio grave e difficilmente reversibile e un fumus collegato alla necessità di verificare adeguatamente tali accertamenti.
- La decadenza retroattiva da una qualifica amministrativa può integrare un periculum in mora particolarmente intenso quando comporti la cancellazione dalle banche dati pubbliche e comunicazioni ad altre amministrazioni suscettibili di incidere immediatamente su posizioni fiscali, previdenziali e amministrative già consolidate.
- La retroazione degli effetti decadenziali può giustificare la sospensione cautelare quando incida su rapporti economici perfezionati durante il periodo di efficacia del riconoscimento, rendendo non agevolmente reversibili le conseguenze dell'immediata esecuzione dell'atto.
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