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Sentenza

Sentenza n. 2237/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 858/2024 pubbl. il 08/05/2024 RG n. 930/2024 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202509236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando la mancata attivazione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La domanda di ottemperanza era limitata all'attivazione della carta e non comprendeva il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. Il giudice ha verificato la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza delle condizioni processuali dell'azione di ottemperanza e la mancata contestata esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudice ordinario per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    La notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione deve essere seguita dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva; il termine risultava decorso nel caso deciso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza costituente titolo esecutivo sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della notificazione del ricorso.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato che riconosce al privato una prestazione amministrativa determinata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, individuando gli atti necessari a conformarsi alla decisione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro un ulteriore termine e con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione competente rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta, per ciò solo, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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