Ordinanza n. 31/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito approvata dalla Regione Calabria con decreto dirigenziale n. 14293 dell’8 ottobre 2025 avente ad oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti dell’Area degli Operatori Esperti, profilo professionale di “operatore esperti, profilo professionale di Operatore Esperto Autista a tempo indeterminato e pieno, presso la Giunta Regionale della Calabria. Approvazione graduatoria finale e di merito e nomina vincitori”, nella parte in cui la domanda di partecipazione del ricorrente candidato è stata valutata al posto n. 113, punteggio 27 idoneo, e non con il corretto punteggio di 32 e al posto n. 31 della graduatoria; - di tutti i verbali di Commissione di valutazione relativi all’attribuzione del punteggio del candidato ricorrente; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento successivo, prodromico, presupposto e consequenziale; e per l’accertamento del diritto del candidato ricorrente di essere ammesso nella graduatoria degli idonei con il corretto punteggio di 32 e alla corretta posizione n. 31 della graduatoria; nonché per la condanna della amministrazione a modificare il punteggio errato attribuito al candidato ricorrente da parte della Commissione di valutazione; e per l’accertamento e la condanna ex art.30 c.p.a. della amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria degli idonei, previa correzione del punteggio del ricorrente in posizione n. 32, e/o nella posizione ritenuta idonea a fronte della corretta e legittima rivalutazione del punteggio del candidato ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito di un concorso pubblico regionale, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio e alla posizione del candidato ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e i verbali della commissione di valutazione, sostenendo che la propria domanda fosse stata erroneamente valutata con 27 punti, anziché con 32, e chiedendo il collocamento alla posizione n. 31 della graduatoria degli idonei, nonché la condanna dell’amministrazione alla correzione del punteggio e al risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Dalla documentazione prodotta dalla Regione è invece emerso, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che l’errata attribuzione del punteggio sembrerebbe riconducibile alla non perfetta compilazione della domanda di partecipazione, in particolare quanto all’indicazione delle patenti di guida conseguite.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per assenza del fumus boni iuris. In base a un esame sommario, il Collegio ha ritenuto non adeguatamente fondate le ragioni del ricorso, poiché la documentazione dell’amministrazione faceva presumere che la valutazione contestata dipendesse dalla non perfetta compilazione della domanda da parte del candidato, con specifico riferimento all’indicazione delle patenti di guida. Il rigetto è stato pronunciato anche a prescindere dal periculum in mora, che la Regione aveva motivatamente escluso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; l’istanza è stata esaminata con riferimento ai presupposti cautelari, in particolare al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica mediante correzione del punteggio e inserimento nella corretta posizione della graduatoria; la presente ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di una graduatoria concorsuale richiede la presenza del fumus boni iuris; tale presupposto può essere escluso quando, sulla base della documentazione disponibile, l’errata valutazione del candidato appare riconducibile alla non perfetta compilazione della domanda di partecipazione.
- Il difetto del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza cautelare, anche senza procedere alla positiva verifica del periculum in mora.
- La valutazione cautelare della fondatezza delle censure è sommaria e può fondarsi sulla documentazione depositata dall’amministrazione resistente, senza anticipare la decisione definitiva sul merito della controversia.
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