Cassazione Penale, Sentenza n. 9972/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 477-482 c.p., articolando due motivi: (1) omissione nell'escludere la recidiva riconosciuta in primo grado; il difensore sosteneva che la Corte d'appello avrebbe potuto escludere d'ufficio la recidiva con riflessi sul termine prescrizionale (art. 129 c.p.p.); (2) mancata assunzione della deposizione del teste Bisi, che in primo grado era stata ammessa ex art. 507 c.p.p. e poi revocata, e che secondo il ricorrente sarebbe prova decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inedito e generico, osservando che il giudice d'appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di specifico motivo di gravame e che la questione non rientra tra le deroghe al principio devolutivo previste dall'art. 597, comma 5, c.p.p.; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando la mancata dimostrazione della decisività della prova e affermando che la revoca di una precedente ammissione d'ufficio di prova, adeguatamente motivata per raggiunta completezza del quadro istruttorio, non è sindacabile in sede di legittimità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; citata come capo di imputazione confermato in appello.
artt. 477-482 cod. pen.
Previsioni penali relative agli altri capi d'imputazione (capi B e C) per i quali è stata confermata la condanna.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Norma sul principio devolutivo delle impugnazioni: la Corte osserva che le deroghe a tale principio sono tassative e che l'esclusione della recidiva da parte dell'appello non è prevista tra le ipotesi di intervento d'ufficio del giudice d'appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine agli effetti della recidiva sul computo del termine prescrizionale; la Corte ha però ritenuto che la questione non fosse devoluta in appello e quindi non meritevole di accoglimento.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ammissione d'ufficio di mezzi di prova; la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione precedentemente disposta se adeguatamente motivata nella prospettiva della completezza del quadro istruttorio.
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso nelle forme previste (trattazione senza intervento delle parti).
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può modificare elementi decisivi dello stato accusatorio (come l'aggravante della recidiva) se l'imputato non ha specificamente impugnato tale punto: il principio devolutivo è tassativo e le deroghe sono escluse salvo espressa previsione normativa.
- Per opporre con successo l'esclusione della recidiva in sede d'appello è necessario che la questione sia adeguatamente dedotta e motivata nel motivo di gravame; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- La revoca, adeguatamente motivata, dell'ammissione di una prova disposta d'ufficio non è sindacabile in sede di legittimità quando il giudice ritiene raggiunta la completezza del quadro istruttorio; chi contesta tale revoca deve dimostrare la rilevante decisività della prova.
- In sede di ricorso in Cassazione è essenziale specificare in che modo gli errori denunciati abbiano inciso sul giudizio di merito e sulla decisione, indicando elementi concreti e non soltanto profili giuridici astratti.
- Quando si prospettano profili che incidono sulla prescrizione, occorre collegare chiaramente la questione (es. recidiva) agli effetti prescrizionali e dedurre in modo preciso come la diversa qualificazione avrebbe modificato il decorso o l'estinzione del reato.
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