Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

avviso di accertamento- tributi regionali e locali- firma a stampa-requisiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta sulla base del principio secondo cui l’indicazione a stampa può sostituire la firma autografa solo quando esista uno specifico provvedimento dirigenziale che individui il funzionario responsabile e la fonte dei dati utilizzati. L’atto di attribuzione generale delle funzioni adottato dalla giunta non è sufficiente, rendendo illegittimo l’avviso privo dell’ulteriore provvedimento richiesto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso fosse privo dei requisiti necessari, poiché recava l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario invece della firma autografa. La sostituzione è ammessa per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, ma soltanto se il nominativo del funzionario responsabile dell’emanazione degli atti e la fonte dei dati sono indicati in uno specifico provvedimento di livello dirigenziale. Non è quindi sufficiente una deliberazione della giunta municipale che attribuisca genericamente al dirigente le relative funzioni.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 87, legge n. 549 del 1995

    Negli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    La firma a stampa è valida solo se il nominativo del responsabile dell’emanazione dell’atto e la fonte dei dati risultano da un apposito provvedimento di livello dirigenziale. L’attribuzione generale delle funzioni da parte della giunta municipale non sostituisce tale specifico provvedimento.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 31707 del 7 dicembre 2018

    La Corte ha ribadito che, negli avvisi automatizzati relativi a tributi regionali e locali, la firma a stampa richiede un provvedimento dirigenziale specifico contenente l’indicazione del funzionario responsabile e della fonte dei dati; in sua assenza l’atto è viziato.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario automatizzato reca una firma a stampa, occorre verificare l’esistenza di uno specifico provvedimento dirigenziale che individui il funzionario responsabile e la fonte dei dati.
  • Una delibera generale della giunta o un atto di attribuzione delle competenze non è normalmente sufficiente a legittimare la sostituzione della firma autografa.
  • Il contribuente può contestare l’avviso se l’amministrazione non dimostra il rispetto dei requisiti formali previsti per la firma a stampa.
  • La verifica deve concentrarsi non solo sul contenuto dell’avviso, ma anche sugli atti organizzativi presupposti e sulla loro provenienza dal livello dirigenziale competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.