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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR dell’Umbria, che aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo relativo al 2003 ai fini Irap e Iva, con conseguente rettifica del reddito societario e dei redditi da partecipazione dei soci. I ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la nullità della notifica dell’appello, l’omessa pronuncia sulla presunta doppia presunzione, l’insufficiente motivazione, l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare e di congruità agli studi di settore, nonché l’utilizzo della percentuale di servizio al tavolo riferita a un’altra annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell’appello, ha escluso l’omessa pronuncia della CTR e ha confermato che l’accertamento induttivo può essere effettuato anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa risulti complessivamente inattendibile per grave antieconomicità. Nel caso concreto, le perdite o i minimi guadagni degli anni precedenti, la ridotta redditività e la percentuale di ricarico ritenuta non plausibile costituivano elementi idonei a fondare l’accertamento. La censura sulla doppia presunzione è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta infondata. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre accessori e rimborso delle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    "L'accertamento induttivo del reddito è consentito [...] anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile"

    La norma consente la rettifica induttiva del reddito quando gli elementi contabili, pur formalmente regolari, risultano inattendibili nel loro complesso e contrastano con fondamentali criteri di ragionevolezza economica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La disposizione consente l'accertamento induttivo ai fini Iva quando l'Amministrazione disponga di elementi presuntivi idonei a evidenziare ricavi o operazioni non dichiarati.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bis

    La norma è stata invocata dai contribuenti in relazione alla congruità e coerenza agli studi di settore, ma la Corte ha ritenuto tali elementi non sufficienti a escludere l'accertamento fondato su concrete anomalie e grave antieconomicità.

  • Art. 2727 c.c.

    "Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato"

    La Corte ha distinto tra presunzioni semplici fondate su fatti concreti e vietata praesumptio de praesumpto. Nel caso esaminato, la percentuale del servizio al tavolo derivava da una dichiarazione di un socio e non da una presunzione costruita su un'altra presunzione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché il quesito di diritto non censurava adeguatamente una specifica statuizione della sentenza, ma contestava direttamente l'accertamento dell'Ufficio.

  • Art. 360 c.p.c.

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure proposte dai contribuenti.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo se l'Amministrazione dimostra, con elementi concreti, una complessiva inattendibilità economica dell'attività.
  • La gestione reiteratamente in perdita, una redditività minima o una percentuale di ricarico incompatibile con la normale remunerazione del capitale possono costituire grave incongruenza e giustificare la rettifica.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'antieconomicità della gestione, spetta al contribuente fornire spiegazioni specifiche e documentate sulle ragioni delle anomalie.
  • La congruità o coerenza agli studi di settore non neutralizza automaticamente un accertamento fondato su ulteriori elementi concreti di inattendibilità.
  • Non ricorre doppia presunzione quando il maggior reddito è ricostruito sulla base di un fatto noto direttamente acquisito, come una dichiarazione resa da un socio, e non mediante una presunzione derivata da un'altra presunzione.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario contestare puntualmente la motivazione e la specifica statuizione della sentenza impugnata; una critica generica all'accertamento amministrativo può essere dichiarata inammissibile.

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