Ordinanza n. 18/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 7223 del 12 novembre 2025, con la quale la Divisione Contratti e Appalti della Città di Torino ha disposto l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Digitarca s.r.l. / Eagleprojects s.p.a. della gara europea a procedura telematica aperta (n. 22/2025), indetta per l’affidamento del servizio innovativo di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico (rilievo spaziale tridimensionale mediante tecnologia mobile mapping), “Progetto Living Lab TOMOVE – Rafforzamento Misura PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" Misura 1.4.6. MAAS4ITALY finanziato con Risorse del Fondo Complementare Al PNRR Pnc-A.1-N1, CUP C15C22007220001” (CIG B797852074); - del provvedimento prot. n. 18 _ 2025 del 2 dicembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela presentata dalla odierna ricorrente; - della graduatoria finale della procedura di gara, nella parte in cui colloca la ricorrente al secondo posto della graduatoria di merito; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, senza avviare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal R.T.I. Blanc s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compreso il contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato e con espressa istanza di declaratoria di inefficacia dello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara europea per il servizio di rilievo topografico con tecnologia mobile mapping e atti connessi, inclusi il rigetto dell'istanza di autotutela, la graduatoria e la valutazione delle offerte
Esito
La controversia
La ricorrente, collocata al secondo posto, ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Torino in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela, la graduatoria e i verbali di gara. Le censure riguardano, tra l'altro, la valutazione delle offerte economiche e l'omessa attivazione della verifica di anomalia nei confronti dell'offerta presentata dall'RTI Blanc s.r.l. È stata altresì chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Il TAR ha rilevato che la procedura concerne interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che le censure sono rivolte anche all'offerta dell'RTI Blanc s.r.l., non ancora coinvolto nel giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sull'istanza cautelare. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio, ordinando alla ricorrente di notificare il ricorso alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e all'RTI Blanc s.r.l., in applicazione dell'art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, e dell'art. 49 c.p.a. La notifica deve essere effettuata entro il termine indicato nell'ordinanza, con successivo deposito della prova della notifica. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Nei giudizi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie e devono essere evocate in giudizio secondo le modalità previste per la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
art. 49 c.p.a.
Quando il giudizio non è stato instaurato nei confronti di tutti i controinteressati necessari, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio, con deposito della prova delle notificazioni.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati dalla ricorrente per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza non esamina tale domanda.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi relativi a procedure concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie del processo e devono essere evocate secondo le forme di notificazione previste presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
- Quando le censure di una ricorrente incidono anche sull'offerta di un concorrente diverso dall'aggiudicatario, tale concorrente deve essere coinvolto nel giudizio quale controinteressato, mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie impedisce la trattazione definitiva della controversia e può comportare il rinvio della domanda cautelare dopo l'esecuzione degli incombenti ordinati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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