Cassazione Civile, Ordinanza n. 27825/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, perché l'intimato Ministero non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dal rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, delle domande di una persona di nazionalità nigeriana dirette ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte d'appello di Bologna ha poi rigettato l'appello. In Cassazione il ricorrente ha impugnato soltanto la parte della decisione che confermava il diniego della protezione umanitaria, proponendo un unico motivo. Tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta dal difensore munito di speciale mandato, comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e di mancata attività difensiva della parte intimata, non deve disporsi alcuna statuizione sulle spese.
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