Cassazione Penale, Sentenza n. 8138/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Patti che confermava la condanna per il delitto di minaccia in concorso (fatto del 25/4/2014). Il gravame articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost., per aver il Giudice di Pace dichiarato la decadenza dalla prova dei testimoni della difesa senza adeguata motivazione (richiamando anche l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.); 2) errata applicazione dell'art. 612 c.p., per mancata valutazione della concreta capacità intimidatoria delle espressioni (definite, secondo i ricorrenti, come semplici maledizioni/imprecazioni); 3) omessa motivazione in ordine al concorso tra gli imputati nella realizzazione del fatto (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ritiene la censura generica: il Tribunale ha correttamente valutato che la decadenza dalla prova disposta dal Giudice di Pace era legittima per la superfluità delle testimonianze e per il ritardo volontario nella loro citazione (nessuno dei testimoni sentiti aveva riferito dei testi in lista). I secondi e terzo motivi sono ritenuti genericamente inammissibili e inidonei in questa sede, poiché mascherano censure sul merito e sulla motivazione non consentite nel ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (richiamati artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000). La Corte conferma che le prove acquisite documentano rapporti tesi e danno riscontro alla percezione intimidatoria delle frasi proferite; rileva inoltre che, sebbene le espressioni fossero pronunciate dalla sola Saggese, Di Vasto aveva fornito un contributo morale e materiale partecipando attivamente alla condotta. Conseguenze: declaratoria d'inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e rifusione alle spese di difesa della parte civile quantificate in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 468 cod. proc. pen.
Disciplina la prova testimoniale e le conseguenze per la mancata citazione: la Corte ritiene che la mancata citazione non comporta automaticamente decadenza dalla prova; il giudice può valutare la superfluità o il ritardo e dichiarare la decadenza se giustificata.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione puntuale: i ricorrenti lamentano omessa motivazione su specifici punti (es. concorso), ma la Corte ritiene le censure aspecifiche e inidonee in questa sede.
art. 612 cod. pen.
Delitto di minaccia: la valutazione dell'idoneità intimidatoria è concreta e richiede esame del contesto e dei rapporti tra le parti; la Corte ritiene che le circostanze acquisite dimostrino la capacità intimidatoria delle espressioni.
art. 24 Costituzione
Riferimento alla tutela giurisdizionale: invocato dai ricorrenti nell'ambito della censura di nullità, ma la Corte non ravvisa violazione.
art. 111 Costituzione
Richiamo al giusto processo: invocato nella censura di nullità, non accolto per genericità del motivo.
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: le censure che costituiscono valutazioni di merito o viziate motivazioni non specifiche sono inammissibili per i processi di competenza del giudice di pace.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Norma richiamata in tema di limiti del sindacato sugli atti di merito nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace; usata per escludere l'ammissibilità delle censure meramente critiche.
Massime di principio
- La mancata citazione di un testimone non produce automaticamente la decadenza della parte dalla prova: il giudice deve valutare se la testimonianza è superflua o se il ritardo nell'audizione (anche per omissione volontaria) giustifichi la decadenza o il differimento.
- Nelle impugnazioni in Cassazione contro sentenze d'appello relative a procedimenti di competenza del giudice di pace, non sono ammesse censure generiche o critiche meramente motivazionali: occorre specificità delle doglianze e materiale riferimento alle doglianze di diritto esistenti.
- Per integrare il reato di minaccia occorre valutare la concreta idoneità intimidatoria delle espressioni nel contesto: documenti e circostanze (rapporto conflittuale, comportamento congiunto degli imputati) possono confermare la percezione intimidatoria anche se una sola persona ha pronunciato le frasi.
- Il concorso nel reato può sussistere anche quando solo uno dei partecipanti ha pronunciato materialmente le parole minacciose, se l'altro ha partecipato attivamente o ha fornito un contributo volontario, morale o materiale, alla condotta intimidatoria.
- Le doglianze sulla mancanza di motivazione devono indicare con precisione quali sono le omissioni e in che modo esse incidono sulla decisione; altrimenti sono dichiarate generiche e inammissibili.
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