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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26827/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che, anziché accogliere la richiesta di archiviazione relativa al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (ingresso/permaneza senza permesso di soggiorno), ha disposto la restituzione degli atti e l'imputazione coatta per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter T.U. imm. (inosservanza dell'ordine di allontanamento). Si censura l'abnormità del provvedimento perché l'imputazione coatta riguarda un fatto ontologicamente diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione e pertanto comprime l'autonomia del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di legittimità accoglie il ricorso: dichiara fondato il motivo, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Massa per il prosieguo. Motivazione: l'ordine di imputazione coatta per un fatto diverso (art.14, comma 5-ter) rispetto alla condotta originariamente contestata (art.10-bis) è illegittimo perché non si tratta di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto ma di un fatto alternativo; il giudice può invece ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato o nuove indagini, ma non imporre l'imputazione coatta per un fatto diverso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis

    Disciplina l'ingresso o la permanenza nel territorio nazionale senza il permesso di soggiorno; nella specie era la fattispecie inizialmente contestata dal PM e ritenuta ontologicamente diversa rispetto all'inosservanza dell'ordine di allontanamento.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter

    Sanziona la mancata ottemperanza all'ordine questorile di allontanamento; il giudice aveva ordinato l'imputazione coatta per questa fattispecie, che la Corte ha ritenuto diversa dal fatto originario.

  • codice di procedura penale, art. 409, comma 5

    Norma richiamata in dottrina e giurisprudenza come disciplina dell'operatività dell'imputazione coatta; la Corte ricorda i limiti all'utilizzo di tale strumento quando implichi una imputazione per un fatto diverso.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 17

    Norma equipollente, nel procedimento davanti al Giudice di pace, ai poteri regolati dall'art. 409 c.p.p.; richiamata per sottolineare che i limiti valgono anche nel rito davanti al Giudice di pace.

  • codice di procedura penale, art. 335

    Regola l'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte distingue tra l'ordine di iscrizione (consentito) e l'ordine di imputazione coatta per fatto diverso (illegittimo).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, pronunce richiamate)

    Sez. U. n. 10728 del 16/12/2021; Sez. U. n. 40984 del 22/03/2018; Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013

    Costante orientamento secondo cui è illecito il provvedimento del giudice che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, impone l'imputazione coatta per una condotta diversa da quella oggetto della richiesta; la giurisprudenza distingue inoltre l'ordine di iscrizione nel registro (ammissibile) dall'ordine di imputazione coatta (ammissibile solo se si tratta del medesimo fatto con diversa qualificazione giuridica).

Massime di principio

  • Il giudice che esamina una richiesta di archiviazione non può, con ordinanza derivativa, imporre l'imputazione coatta per un fatto ontologicamente diverso da quello oggetto della richiesta: ciò è abnorme e censurabile in cassazione.
  • È ammesso che il giudice rigetti l'archiviazione e ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato o nuove indagini, ma ciò non equivale a imporre al PM l'imputazione coatta per una diversa fattispecie penale.
  • Se il fatto sottoposto a valutazione è lo stesso ma presenta solo una diversa qualificazione giuridica, il giudice può ordinare l'imputazione coatta; la distinzione tra "medesimo fatto" e "fatto alternativo" è essenziale.
  • L'autonomia e la funzione di accertamento del Pubblico Ministero devono essere rispettate: l'imputazione coatta non può comprimere il potere del PM di svolgere indagini ulteriori e formulare autonomamente la contestazione sulla base di nuove acquisizioni.
  • In casi analoghi è opportuno valutare attentamente se le condotte contestate sono materialmente coincidenti (stessi elementi di fatto) o diversificate: nel primo caso il diverso inquadramento giuridico è possibile, nel secondo l'ordine di imputazione risulta illegittimo.
  • Proceduralmente, se l'ordinanza è annullata senza rinvio, gli atti tornano al giudice di merito (qui il Giudice di pace) per il prosieguo secondo le regole sul potere istruttorio e sull'azione penale.

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