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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19724/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, già coperto da giudicato, del diritto di un dipendente a percepire l'equo premio per invenzioni realizzate in esecuzione del rapporto di lavoro e sfociate in brevetti intestati al datore di lavoro. Poiché le parti non avevano raggiunto un accordo sull'ammontare, la quantificazione era stata demandata a un collegio di arbitratori ex art. 64, commi 4 e 5, c.p.i., che aveva liquidato somme molto più elevate di quelle poi fissate dal Tribunale. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, determinando l'equo premio in euro 275.000 e applicando sugli importi rivalutati gli interessi legali nella misura del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dal momento della domanda al collegio arbitrale, ritenendo che il procedimento fosse iniziato dopo l'entrata in vigore della novella del 2014. La società ha ricorso sostenendo: 1) che era errata l'applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c., perché il procedimento doveva considerarsi iniziato prima del 10 dicembre 2014, già con le domande giudiziali di accertamento del diritto o comunque con la domanda di determinazione dell'equo premio al collegio arbitrale; 2) che, conseguentemente, non sarebbe stato applicabile il tasso di interesse maggiorato previsto per le controversie introdotte dopo la riforma. Il dipendente ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando: a) che la Corte territoriale aveva ritenuto manifestamente erronea la liquidazione arbitrale; b) che aveva attribuito rilievo alla mancata indicazione di dati economici concreti e ad alcuni documenti, inclusi documenti in lingua inglese e un provvedimento AGCM, ai fini della determinazione dell'equo premio; c) che la motivazione sui documenti era viziata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della società, ritenendo che il procedimento per la determinazione dell'equo premio dinanzi al collegio degli arbitratori abbia natura autonoma e vada ricondotto all'arbitrato, sicché la disciplina del quarto comma dell'art. 1284 c.c., introdotta nel 2014, si applica solo ai procedimenti arbitrali iniziati dopo il 10 dicembre 2014. Poiché la domanda al collegio arbitrale risultava proposta il 7 maggio 2014, la nuova regola sugli interessi non era applicabile. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare valutazioni di merito e apprezzamenti probatori non sindacabili in cassazione, oltre a non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza di appello è stata quindi cassata limitatamente al capo sugli interessi, e la Corte ha deciso nel merito stabilendo che sul credito per equo premio sono dovuti gli interessi solo al tasso legale ordinario ex art. 1284, primo comma, c.c., con decorrenza dal 27 ottobre 2016. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate; sono state confermate le statuizioni sulle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 64, secondo comma, c.p.i.

    equo premio per invenzione del dipendente

    attribuisce al dipendente inventore il diritto all'equo premio quando il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l'invenzione in segretezza industriale.

  • art. 64, quarto comma, c.p.i.

    prevede un procedimento distinto davanti a un collegio di arbitratori per la determinazione dell'ammontare dell'equo premio quando manchi l'accordo tra le parti.

  • art. 64, quinto comma, c.p.i.

    la decisione del collegio degli arbitratori è impugnabile se manifestamente iniqua od erronea e ha efficacia esecutiva.

  • artt. 806 e ss. c.p.c.

    si applicano, in quanto compatibili, al procedimento davanti al collegio degli arbitratori, confermando la natura arbitrale dell'istituto.

  • art. 1284, primo comma, c.c.

    resta applicabile il tasso legale ordinario sugli interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo di equo premio.

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    il tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali si applica alle obbligazioni accertate in procedimenti giudiziali o arbitrali iniziati dopo il 10 dicembre 2014.

  • art. 17, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162

    la novella agli artt. 1284, quarto e quinto comma, c.c. opera solo per i procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 1349 c.c.

    richiamato per escludere che la determinazione dell'equo premio mediante collegio di arbitratori sia un arbitraggio, poiché l'istituto ha natura arbitrale e non di mera determinazione di un elemento contrattuale.

  • art. 122 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai documenti prodotti; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 123 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai documenti prodotti in lingua inglese; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Il procedimento per la determinazione dell'equo premio dovuto all'inventore dipendente, quando rimessa a un collegio di arbitratori la quantificazione dell'importo, ha autonoma natura arbitrale e non costituisce mera prosecuzione del giudizio di accertamento del diritto.
  • La disciplina dell'art. 1284, quarto comma, c.c. sul tasso di interesse maggiorato si applica alle obbligazioni accertate nei procedimenti arbitrali solo se il procedimento sia stato promosso dopo la data di entrata in vigore della novella; per stabilire l'applicabilità della norma occorre individuare la data di instaurazione del procedimento arbitrale, non quella del precedente giudizio di accertamento del diritto.
  • La decisione del collegio degli arbitratori è censurabile in cassazione nei limiti della violazione di legge, ma non è sindacabile quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e il giudizio di merito sulla manifesta erroneità o iniquità della liquidazione.
  • Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure che ripropongono questioni di fatto già esaminate dal giudice di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • Quando la cassazione accoglie solo la censura relativa agli interessi e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito limitatamente a tale capo, lasciando ferme le statuizioni non investite dall'accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioniInteressiInvenzioni dei dipendenti
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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