Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3609/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta rilasciato in precedenza, con conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso in Italia, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Le censure dedotte non sono specificamente riportate nell’ordinanza, che richiama tuttavia l’insufficienza degli elementi contestati e, in particolare, l’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022. La controversia cautelare concerneva quindi la sufficienza della documentazione relativa al requisito economico dell’impresa, con riferimento soprattutto alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, al sommario esame proprio della fase incidentale e alla luce delle risultanze istruttorie, non emergessero sufficienti profili di fondatezza delle censure. In particolare, l’asseverazione presentata ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022 è stata giudicata insufficiente e approssimativa, poiché forniva dati gravemente carenti sul requisito economico dell’impresa, soprattutto quanto a capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    L’asseverazione richiesta dalla disciplina applicabile deve fornire elementi sufficienti e attendibili sul requisito economico dell’impresa, inclusi la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario; una documentazione insufficiente e approssimativa non sostiene la fondatezza cautelare delle censure.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, al sommario esame degli atti e delle risultanze istruttorie, non emergano sufficienti profili di fondatezza delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
  • Quando la disciplina richiede un’asseverazione sui requisiti economici dell’impresa, essa deve contenere dati concreti e adeguati sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario; un’asseverazione insufficiente o meramente approssimativa non è idonea a dimostrare il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.