Cassazione Civile, Ordinanza n. 26081/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione pronunciata dal tribunale su istanze di più creditori. La società ha reclamato deducendo, da un lato, la nullità del procedimento per vizi della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; dall'altro, l'inammissibilità della domanda per mancata regolare notifica nel termine assegnato, sostenendo che quel termine non fosse rinnovabile. La corte d'appello ha respinto il reclamo ritenendo valide, o comunque sanabili, le notifiche eseguite e legittima la rinnovazione disposta dal tribunale. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 15 legge fall. e dell'art. 291 c.p.c., oltre all'art. 111 Cost., sostenendo che la prima notificazione, eseguita con forme diverse da quelle previste dalla legge fallimentare, dovesse considerarsi inesistente e quindi non rinnovabile; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c., censurando la ritenuta regolarità della notifica al legale rappresentante della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la notifica del ricorso e del decreto non è perentorio e che, in caso di omessa o inesistente notifica, il tribunale può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione; nel caso concreto, peraltro, le notifiche iniziali erano nulle e non inesistenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché diretto a colpire solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, mentre restava autonoma e sufficiente la validità della notifica alla società secondo l'art. 15 legge fall. e la legittimità della rinnovazione del termine. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 legge fallimentare
nel procedimento prefallimentare disciplina la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore; la sua violazione, nel caso esaminato, ha determinato una nullità sanabile e non un'inesistenza insanabile della notifica
art. 291 c.p.c.
consente la rinnovazione della notificazione nulla o mancante; nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il tribunale può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul giusto processo, ma non ritenuto decisivo
art. 160 c.p.c.
art. 160, cod. proc. civ.
la Corte d'appello ha qualificato come nullità, e non inesistenza, la notificazione precedentemente effettuata
art. 7 l. n. 890/1982
artt. 7 e 8, l. n. 890/1982
richiamato dalla ricorrente per contestare la correttezza della notificazione eseguita a mezzo posta
art. 8 l. n. 890/1982
artt. 7 e 8, l. n. 890/1982
richiamato dalla ricorrente per contestare la correttezza della notificazione eseguita a mezzo posta
art. 140 c.p.c.
art. 140, cod. proc. civ.
richiamato per contestare la notificazione eseguita nei confronti del legale rappresentante; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non ha natura perentoria; se la notificazione manca, è nulla o è comunque non regolare, il tribunale può concedere un nuovo termine per la rinnovazione.
- Ai fini della rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è decisiva: la notificazione eseguita con modalità difformi dalla disciplina applicabile ma pur sempre riconducibili a un procedimento notificatorio è, di regola, nulla e non inesistente, quindi sanabile.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che censura solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata, quando l'altra ratio resta sufficiente da sola a sorreggerla.
- Le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza o invalidità della procura devono essere respinte quando dagli atti del ricorso risultino la valida sottoscrizione e una compiuta ricostruzione del fatto e della decisione impugnata.
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