Ordinanza n. 10877/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale n. -OMISSIS-, datato 24.10.2025, redatto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Commissione di Valutazione e di Avanzamento di Roma, pervenuto in notificazione il 5.11.2025, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'avanzamento nel grado di brigadiere alla data del 31.12.2024; di tutti gli atti al medesimo pregressi e successivi, ivi compresi: 1) i giudizi espressi dai componenti della Commissione di Valutazione e di Avanzamento, mai conosciuti dal ricorrente; 2) il quadro di avanzamento nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\12\2025 : Per l’annullamento, previa sospensiva di --quadro di avanzamento nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente, depositato in giudizio il 19.12.2025 senza prova di effettiva pubblicazione, conosciuto dal ricorrente il 22.12.2025; --la relazione della Commissione di Valutazione e Avanzamento, prot. n.-OMISSIS- del 27.11.2025, depositata in giudizio il 19.12.2025 e conosciuto dal ricorrente il 22.12.2025; -- verbale n. -OMISSIS- della Commissione di Avanzamento, in data 19.12.2025 depositato in forma integrale senza allegati, conosciuto dal ricorrente il 22.12.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13\4\2026 : per l’annullamento, 1) del verbale n. -OMISSIS-, datato 27 gennaio 2026, della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, mai notificato al ricorrente e il cui contenuto è stato comunicato con lettera n. -OMISSIS- del Comando Legione CC Lazio, Roma, datata 3.2.2026 e notificata il 9.2.2026: “Non idoneo all’avanzamento ”; 2) del verbale n. -OMISSIS-, datato 27 gennaio 2026, della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, mai notificato al ricorrente e il cui contenuto è stato comunicato con lettera n. -OMISSIS- del Comando Legione CC Lazio, Roma, datata 25.2.2026 e notificata il 26.2.2026: “Non idoneo all’avanzamento” ; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se lesivo, ivi compresi: a) i giudizi espressi dai componenti della Commissione di Valutazione e di Avanzamento, mai conosciuti dal ricorrente; b) ogni altro atto istruttorio successivo alla valutazione presupposta e successiva al dictum cautelare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità all'avanzamento per anzianità al grado di brigadiere, quadro di avanzamento e successive reiterazioni della valutazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 24 ottobre 2025 con cui la Commissione di Valutazione e di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo all'avanzamento per anzianità nel grado di brigadiere, con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2024. Ha poi impugnato il quadro di avanzamento, la relazione della Commissione e il successivo verbale del 19 dicembre 2025, nonché, con ulteriori motivi aggiunti, i verbali del 27 gennaio 2026 con i quali la Commissione, a seguito dell'impulso cautelare della Sezione, ha reiterato il giudizio di non idoneità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati al Ministero della Difesa e all'Arma, ma non ai militari inseriti nel quadro di avanzamento, sul presupposto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure di avanzamento per anzianità a ruolo aperto, non vi sarebbero controinteressati. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, l'esistenza di un diverso orientamento, emerso da recenti pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui i militari inclusi nel quadro di avanzamento sono controinteressati necessari nei giudizi promossi dagli esclusi e il quadro deve essere impugnato con instaurazione del contraddittorio nei loro confronti.
La decisione
Il TAR, senza definire nel merito le censure contro i giudizi di non idoneità, ha ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i militari inseriti nel quadro di avanzamento per anzianità al grado di brigadiere relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla necessità di considerarli controinteressati, il Collegio ha disposto d'ufficio la rimessione in termini per errore scusabile del ricorrente. Per ragioni di economia processuale, ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione della presente ordinanza, del ricorso principale, dei due ricorsi per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente deve trasmettere tali atti all'Amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Amministrazione deve pubblicarli entro quindici giorni dalla richiesta e rilasciare attestazione; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro i successivi sette giorni. La documentazione dovrà restare online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e tutte le attività dovranno rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 52, comma 2, c.p.a.
mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente
Consente, nel caso concreto, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, quale modalità di integrazione del contraddittorio nei confronti della pluralità dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- Quando sussiste un contrasto giurisprudenziale sulla necessità di notificare il ricorso ai soggetti inseriti in un quadro di avanzamento per anzianità a ruolo aperto, il giudice può disporre, in via interlocutoria e impregiudicata la decisione definitiva, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.
- La notificazione a una pluralità di controinteressati individuati nominativamente può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con pubblicazione dell'ordinanza, degli atti processuali rilevanti e dell'elenco dei controinteressati.
- L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione dei destinatari della notificazione può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile della parte che non abbia inizialmente instaurato il contraddittorio nei loro confronti.
Come è indicizzato
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