Cassazione Penale, Sentenza n. 3157/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di cassazione per violazione di legge in relazione alla condizione di procedibilità: sostenendo che la persona offesa avesse rimesso la querela con contestuale accettazione dell'imputato, estinguendo così il reato procedibile a querela
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è stato estinto per intervenuta remissione di querela. La corte ha dato rilievo alla copia del verbale di remissione di querela, redatto il 21 febbraio 2024 dai Carabinieri della Stazione di Corsico, con contestuale accettazione di Qauala Karim. Non essendo emersa dalla sentenza impugnata prova evidente dell'innocenza o l'incontrovertibile insussistenza del fatto, la via corretta è stata l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato; le spese sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado era stata adottata con il rito dell'applicazione della pena su richiesta (art. 444), ossia con patteggiamento o applicazione della pena; tale profilo è invece superato dalla successiva estinzione del reato per remissione di querela
artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen.
Le circostanze attenuanti richiamate in primo grado sono state riconosciute dal Tribunale e messe in parità con le aggravanti contestate; tuttavia la valutazione sulle attenuanti non impedisce l'estinzione del reato conseguente alla remissione di querela
artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Norme sostanziali relative al reato per cui era stato condannato l'imputato (concorso di persone, fattispecie materiale contestata); la Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto perché la remissione di querela ha estinto il reato
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la liquidazione delle spese processuali: in presenza di estinzione del reato per remissione di querela, le spese sono state poste a carico del querelato
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa rimette la querela con contestuale accettazione dell'imputato, il reato può estinguersi anche dopo una sentenza di primo grado non definitiva, imponendo l'annullamento della condanna
- La remissione di querela deve risultare da un atto formale (verbale o documento) e deve essere effettiva; la sua produzione in giudizio è decisiva per l'estinzione del reato
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale sulla valutazione delle responsabilità penali compiuta in primo grado: la Corte di cassazione non riesamina il merito quando il difetto di procedibilità è sopravvenuto
- In assenza di prova evidente dell'innocenza o dell'incontrovertibile insussistenza del fatto, la via corretta è l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato; viceversa, se emergessero elementi di prova dell'innocenza, la decisione potrebbe seguire un diverso percorso
- Le spese processuali, in caso di estinzione del reato per remissione di querela, possono essere addebitate al querelato secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p.
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