Cassazione Civile, Sentenza n. 32144/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395 (1° comma, nn. 4 e/o 5) c.p.c., avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1977/2020 (29/01/2020) che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso d'accertamento per il 2005. La contribuente contestava che la società (costituita l'8/10/2008) non poteva essere ritenuta legittimata per pretese riferite al 2005 e deduceva l'esistenza di un "giudicato esterno" (sentenza CTR n. 3376/2014 sui periodi 2006-2007, non impugnata dall'Ufficio) che avrebbe confermato l'assenza di legittimazione per periodi anteriori al 2008; lamentava quindi un vizio dell'ordinanza per errore di fatto o contrasto con precedente giudicato
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. Motivi principali: (i) l'impugnazione per revocazione fondata sul contrasto di giudicati (art. 395, n.5) non è ammessa avverso sentenze di mera legittimità della Corte di Cassazione; (ii) gli errori di diritto o di interpretazione del giudicato non costituiscono l'errore di fatto revocatorio contemplato dall'art. 395, n.4 c.p.c.; (iii) la presunta efficacia del giudicato esterno non poteva essere ritenuta perché la parte non aveva prodotto, in pendenza del giudizio di legittimità, la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. che attestasse la definitiva inerzia d'impugnazione dell'Ufficio: la certificazione risultava apposta solo successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza impugnata, per cui il giudicato non poteva valere nel procedimento a quo; (iv) l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione di un fatto decisivo, incontrovertibile dagli atti, e ciò non ricorre nel caso concreto. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese (liquidate in Euro 4.100,00 per compensi) e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Norma invocata per recollection delle ipotesi di revocazione delle decisioni di legittimità; la Corte richiama la sua portata limitata e il consolidato orientamento che non ammette una lettura estensiva per creare un rimedio contro sentenze di mera legittimità
art. 395, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
art. 395, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.
Art. 395 n.4 (errore di fatto revocatorio): la Corte ricorda che tale errore deve consistere in un errore di percezione di un fatto decisivo, incontrovertibile dagli atti; n.5 (contrasto con precedente sentenza con autorità di cosa giudicata) non è applicabile avverso sentenze di sola legittimità della Cassazione
art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del passaggio in giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att.; in mancanza la presunzione di giudicato non può essere fatta valere nel processo
art. 374 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione all'orientamento delle Sezioni Unite; la Corte evidenzia di non ritenere applicabili al caso le pronunce isolate discordanti rispetto al consolidato orientamento delle Sezioni Unite
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla l. n. 228/2012)
Norma richiamata per l'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove ricorrano i presupposti processuali
Massime di principio
- La revocazione per contrasto di giudicati (art. 395, n.5) è in genere inapplicabile contro le decisioni di mera legittimità della Corte di Cassazione; chi invoca contrasto di giudicati deve valutare se il provvedimento impugnato è di mera legittimità
- L'errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n.4 c.p.c. è molto restrittivo: deve essere un errore di percezione di un fatto decisivo, comprovabile in modo incontrovertibile dagli atti; errori di diritto o di interpretazione del giudicato non sono idonei
- Per far valere un "giudicato esterno" è obbligatorio produrre la sentenza con la certificazione della cancelleria (art. 124 disp. att. c.p.c.) che attesti la non impugnabilità; la produzione tardiva o successiva alla decisione impugnata rende inammissibile la rilevanza del giudicato nel giudizio precedente
- Le memorie destinate al giudizio di legittimità devono contenere, se rilevanti per il tema, la prova documentale completa (compresa la certificazione di giudicato); altrimenti la parte non può pretendere che una successiva produzione retroagisca sul giudizio già deciso
- In contenziosi tributari con questioni di legittimazione e stabile organizzazione, la valutazione circa l'esistenza di una stabile organizzazione è di natura giuridica e fattuale; i diversi profili di diritto e fatto possono rendere difficoltosa la riapertura tramite revocazione
- In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate anche con l'applicazione di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32061/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32069/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32092/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32129/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32138/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32139/2022 del 31/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →