Ordinanza n. 374/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 23.02.2026, pubblicata nell’albo pretorio dal 4.03.2026, avente ad oggetto “Avvio della procedura di evidenza pubblica ai fini dell’incremento di n. 10 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi di cui n. 1 per il trasporto di persone a mobilità ridotta e di cui n. 3 aventi carattere stagionale – Adeguamento al contingente numerico previsto dalla tabella A del regolamento comunale per l’esercizio dei servizi pubblici di trasporto, non di linea”; - della determinazione dirigenziale n. 603 del 11.03.2026, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bando di concorso, per titoli ed esame, per il rilascio, a titolo oneroso di n. 7 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea Taxi di cui n. 1 per il trasporto di persone a mobilità ridotta (corredato dall’allegato A “schema di domanda di partecipazione”, dall’allegato B “progetto allestimento veicoli Taxi per trasporto di persone a mobilità ridotta (PMR)” e dall’allegato C “accordo integrativo ai sensi dell’articolo 11 della legge numero 241/1990 e della legge n. 21, 1992”)”, oltre all’allegato 1, recante “Bando di concorso per titoli ed esame, per l’assegnazione di n. 7 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi di cui n. 1 licenza destinata al trasporto di persone a mobilità ridotta”; - della determinazione dirigenziale n. 946 del 16.04.2026, avente ad oggetto “Bando di concorso per titoli ed esami per titoli ed esame, per il rilascio, a titolo oneroso di n. 7 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea Taxi di cui n. 1 per il trasporto di persone a mobilità ridotta - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI CON RISERVA E ELENCO NON AMMESSI”; - della determinazione dirigenziale n. 985 del 20.04.2026, avente ad oggetto “Bando di concorso per titoli ed esami per titoli ed esame, per il rilascio, a titolo oneroso di n. 7 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea Taxi di cui n. 1 per il trasporto di persone a mobilità ridotta – NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO”; - della determinazione dirigenziale n. 606 del 11.03.2026, recante “Approvazione dello schema di bando di concorso straordinario, per titoli ed esame, per il rilascio a titolo oneroso, di n. 3 licenze aggiuntive stagionali per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi ai soggetti già titolari di licenza (corredato dall’allegato A “schema di domanda di partecipazione)”, oltre all’allegato 1, recante “Bando di concorso straordinario, per titoli ed esame, per l’assegnazione di n. 3 licenze aggiuntive stagionali per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi ai soggetti già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi”; - della determinazione n. 947 del 16.04.2026, recante “Bando di concorso straordinario, per titoli ed esame, per l’assegnazione di n. 3 licenze aggiuntive stagionali per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi ai soggetti già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi - AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA”; - della determinazione n. 984 del 20.04.2026, recante “Bando di concorso straordinario per titoli ed esame, per il rilascio a titolo oneroso di n. 3 licenze aggiuntive stagionali per l’esercizio del trasporto pubblico non di line a “taxi” ai soggetti già titolari di licenza, NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO”; - nonché in ogni caso di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e o comunque consequenziale, ancorché sconosciuto ai ricorrenti e con riserva sin da adesso di proporre ricorso per motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di avvio e svolgimento delle procedure per il rilascio di sette licenze taxi ordinarie e tre licenze taxi stagionali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori taxi)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa e la titolare di licenza taxi hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale e le successive determinazioni dirigenziali con cui il Comune di Lucca ha disposto l'incremento di dieci licenze taxi, avviando una procedura per il rilascio di sette licenze ordinarie e una procedura straordinaria per il rilascio di tre licenze stagionali riservate a soggetti già titolari di licenza. È stata dedotta, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, una questione relativa all'adeguatezza della motivazione della scelta comunale di procedere all'immediato rilascio dell'intero contingente di dieci licenze, anziché applicare l'indicazione contenuta nel parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, secondo cui l'incremento dell'organico avrebbe dovuto fondarsi su dati precisi concernenti le richieste di servizio inevase e i tempi di attesa degli utenti, rilevati in diversi momenti del ciclo giornaliero, giorni della settimana e periodi dell'anno, oppure avrebbe dovuto essere attuato gradualmente.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso meriti approfondimento quanto all'adeguatezza della motivazione della decisione comunale di avviare immediatamente le procedure per tutte e dieci le nuove licenze, in difformità dall'indicazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, nella comparazione degli interessi e considerando le esigenze prospettate dal Comune negli atti del procedimento, ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare. Ha sospeso gli effetti degli atti impugnati limitatamente alla procedura per il rilascio delle sette licenze ordinarie, comprendendo le relative parti della deliberazione della Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali concernenti il bando, l'ammissione dei candidati e la nomina della commissione. Ha invece respinto la sospensione relativamente alla procedura per il rilascio delle tre licenze stagionali. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha adottato una sospensione parziale degli atti impugnati, previa valutazione sommaria della fondatezza delle censure e comparazione degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimità di un provvedimento amministrativo è contestata per insufficiente motivazione su una scelta immediatamente attuativa, il giudice può ritenere necessario un approfondimento nel merito senza anticipare definitivamente la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- La decisione amministrativa di incrementare l'organico di un servizio pubblico non di linea mediante il rilascio immediato dell'intero contingente di nuove licenze deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando l'autorità di regolazione abbia indicato la necessità di fondare l'incremento su dati puntuali relativi alla domanda inevasa e ai tempi di attesa, oppure di procedere gradualmente.
- La tutela cautelare può essere modulata selettivamente: il giudice può sospendere gli atti soltanto per una parte delle licenze o delle procedure oggetto di contestazione e respingere la domanda per la parte restante, sulla base della comparazione degli interessi coinvolti e delle esigenze rappresentate dall'amministrazione.
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