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Sentenza

Sentenza n. 900/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto emesso dalla Questura di Latina in data 26 maggio 2025, prot. n. 260/2025, notificato al ricorrente in data 27 maggio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’annullamento di ogni altro atto anche non conosciuto dall’istante sia esso connesso, presupposto o conseguente.

Giustizia amministrativa202500498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Latina del 26 maggio 2025, con cui era stata rigettata la sua istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nel corso del giudizio, a seguito delle ordinanze cautelari del TAR che avevano imposto alla Questura un riesame, l'amministrazione ha adottato il 16 ottobre 2025 un decreto di revoca del provvedimento impugnato. La parte ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il testo non indica i motivi di illegittimità originariamente dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la Questura, in adempimento dell'obbligo di riesame disposto in sede cautelare, aveva revocato il provvedimento impugnato il 16 ottobre 2025. Il giudizio è stato quindi definito senza una pronuncia di merito sulla legittimità del diniego. Le spese sono state poste a carico della Questura di Latina in applicazione del principio della soccombenza virtuale e liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione o viene meno l'oggetto della controversia.

Massime di principio

  • La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato, adottata dall'amministrazione in esecuzione dell'obbligo di riesame disposto dal giudice, determina la cessazione della materia del contendere quando viene meno l'oggetto della controversia, senza necessità di una decisione sulla legittimità originaria dell'atto.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione della parte che sarebbe risultata presumibilmente soccombente alla luce dell'esito virtuale della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTutela cautelare

Testo integrale

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