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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35311/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo del credito proposta da una persona fisica nei confronti del Comune, in relazione a canoni idrici fatturati per il periodo 31.12.2015-23.11.2017 e riportati in una fattura di euro 179,00. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo maturata la prescrizione e applicando il termine biennale introdotto dalla l. n. 205/2017. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, sostenendo che il termine biennale non poteva applicarsi a consumi il cui corrispettivo era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. La controparte non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo la causa di valore inferiore a euro 1.100 e non essendo dedotto che il contratto fosse stato concluso mediante moduli o formulari, la decisione del giudice di pace fosse una sentenza di equità necessaria; contro di essa era esperibile solo l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., e non il ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli previsti da tale norma. La Corte ha aggiunto che, anche nell’ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, la decisione sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della resistente, ed è stato disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 205/2017

    La Corte richiama la norma solo come oggetto della censura del ricorrente, ma non ne esamina nel merito la corretta applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del mezzo impugnatorio.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria è ammesso soltanto l’appello a motivi limitati; non è esperibile il ricorso per cassazione per vizi ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla norma.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    La sentenza equitativa del giudice di pace, resa in una causa di valore inferiore al limite previsto e non avente ad oggetto un contratto concluso mediante moduli o formulari, è decisione di equità necessaria e segue il regime impugnatorio limitato.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile sia pure con limiti, non rientra tra quelle direttamente ricorribili per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Contro la sentenza del giudice di pace pronunciata in causa di valore inferiore alla soglia prevista, quando si tratti di decisione secondo equità necessaria, il rimedio ordinario è l’appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto per vizi non consentiti dall’art. 339, comma 3, c.p.c.
  • La qualificazione della sentenza del giudice di pace come decisione di equità necessaria dipende dal valore della causa e dall’assenza di allegazione che il rapporto sia sorto mediante moduli o formulari; in tale quadro, l’impugnazione va proposta con il mezzo previsto per le sentenze di primo grado appellabili, non con il ricorso diretto per cassazione.
  • L’eventuale deduzione di un errore di diritto sulla decorrenza o applicazione della prescrizione non consente di superare il regime delle impugnazioni: se il provvedimento impugnato è appellabile solo nei limiti di legge, il ricorso per cassazione resta precluso.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese, ma può essere posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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