Cassazione Penale, Sentenza n. 29278/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'aggravante della premeditazione. La difesa sostiene che la premeditazione sarebbe stata accertata su basi congetturali e contraddette dagli elementi processuali: errori nei calcoli delle disponibilità finanziarie, inesistenza di una condizione di decozione, uso dei guanti giustificabile per un intento di furto, incongruenze temporali tra il presunto sopralluogo all'"Oro Cash" e le puntate di gioco, mancanza di prove di monitoraggio delle abitudini della vittima, incompatibilità dell'arma con quelle note, e possibilità che l'omicidio sia scaturito da una lite/una richiesta di denaro sfuggita di mano, non da un progetto omicidiario stabile.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato e conferma la sentenza impugnata: la premeditazione è stata ritenuta provata. La motivazione della Corte sottolinea la ludopatia dell'imputato, il rapporto con il fratello amministratore di sostegno, il prestito ricevuto il 10/07/2018 e la successiva ansia crescente, il sopralluogo all'"Oro Cash" il 16/07/2018 (ore 18:09) finalizzato a calcolare tempi e ubicazione, l'uso di guanti (dedotto da tracce), la programmazione dei tempi (attesa del rientro della vittima la mattina del 17/07/2018 e tempestiva esecuzione del piano), e la persistenza del proposito criminoso per un apprezzabile lasso di tempo (dal pomeriggio del 16/07/2018 alla mattina del 17/07/2018). La Corte ritiene la motivazione logica, coerente con i dati processuali non contestati e conforme alla giurisprudenza sul discrimine tra mera preordinazione e premeditazione. Conseguentemente, condanna confermata (ergastolo, risarcimenti) e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 577 cod. pen. (commi primo e terzo)
Rinvio alla fattispecie di omicidio e alle aggravanti rilevanti (tra cui la premeditazione): la Corte ha valutato la premeditazione quale circostanza aggravante ai sensi della normativa penale richiamata
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamato dal ricorrente relativamente al vizio di motivazione e alla violazione di legge come motivi di cassazione; la Corte ha valutato i profili di motivazione contestati e li ha ritenuti infondati
art. 533 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in ordine a profili processuali: dal testo della sentenza non emerge un'applicazione specifica ed autonoma di tale articolo, essendo la decisione incentrata sulla valutazione della premeditazione e sulla correttezza motivazionale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per delimitare i motivi deducibili in cassazione: il ricorso era circoscritto nei limiti previsti dalla disposizione
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al "vincolo di rinvio" imposto dall'annullamento precedente: la Corte ha rispettato il perimetro del rinvio, limitando la disamina alla questione della premeditazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Per provare la premeditazione non è necessario un lasso di tempo lunghissimo: conta la persistenza del proposito criminoso per un "apprezzabile lasso di tempo" e la formalizzazione di preparativi (sopralluoghi, scelta di strumenti, programmazione dei tempi)
- Elemento decisivo è la coerenza tra più indizi (comportamenti antecedenti, sopralluoghi, modalità esecutive, utilizzo di strumenti protettivi, successiva alienazione del provento): singoli elementi deboli possono valere se letti nel loro complesso
- In sede di legittimità il riesame dei fatti è limitato: la Corte di Cassazione controlla la correttezza della motivazione e l'interpretazione della legge ma non sostituisce il giudizio di merito con ricostruzioni alternative pur se possibili
- La difesa che contesta la premeditazione deve produrre elementi probatori concreti che smentiscano la persistenza del proposito (es. alibi temporale comprovato, prova che il sopralluogo non era finalizzato al reato, movente alternativo documentato), non solo argomentazioni ricostruttive
- Prove tecniche come geolocalizzazioni, tracce ematiche con impronte/texture di guanti e movimentazioni economiche (vendita di gioielli) sono molto persuasive nella valutazione della progettualità del delitto
- Il fatto che il reato sia seguito da comportamenti quotidiani apparentemente normali non esclude la premeditazione: può anzi indicare autocontrollo finalizzato a non destare sospetti e quindi confermare la pianificazione
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