Sentenza del 17/03/2017 n. 1420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Onlus - Norme agevolative - Norme di stretta interpretazione -Mancata attività nel settore delle solidarietà sociali - Provvedimento di cancellazione dal registro delle Onlus - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento di cancellazione è stato ritenuto legittimo. La mancanza di qualsiasi attività nel settore della solidarietà sociale comporta la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione e non può essere superata mediante un'interpretazione estensiva delle norme, poiché le disposizioni che prevedono regimi tributari agevolati sono soggette a interpretazione stretta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della cancellazione della ONLUS dal relativo registro, motivata dalla mancata prova dello svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale. La ricorrente sosteneva, presumibilmente, che le norme sulla permanenza nel registro dovessero essere interpretate in senso estensivo o favorevole all'ente. La decisione ha invece ritenuto necessario lo svolgimento effettivo di attività conformi ai requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
Norme richiamate
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10
La disposizione individua i requisiti e i settori di attività rilevanti per la qualificazione come ONLUS. L'effettivo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale costituisce una condizione sostanziale per la permanenza nel registro e per la fruizione delle relative agevolazioni.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e i regimi tributari speciali sono normalmente soggetti a interpretazione stretta: non è possibile estenderne l'applicazione a situazioni non espressamente previste.
- Per mantenere l'iscrizione in un registro agevolativo non basta il possesso formale dei requisiti statutari; occorre lo svolgimento effettivo delle attività richieste dalla legge.
- La totale assenza di attività nel settore istituzionale previsto dalla normativa può giustificare la cancellazione dell'ente dal registro, anche se l'ente conserva formalmente la propria struttura organizzativa.
- In caso di contestazione, l'ente deve poter documentare concretamente le attività svolte, la loro riconducibilità ai settori legalmente previsti e la continuità o effettività dell'operato.
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