Cassazione Penale, Sentenza n. 03766/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sequestro e perquisizione disposti nell'ambito di indagini su presunta commercializzazione di cinturini per Apple Watch contraffatti. La P.G. di Porto Recanati aveva segnalato il rinvenimento di 21 cinturini presso ICT Industries (con etichetta riconducibile a Ti POINT S.r.l.) e documentazione contabile relativa a rapporti commerciali tra ICT e Ti POINT; il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro per esigenze probatorie (ricerca di altri beni e documenti utili per una valutazione tecnica sulla presunta contraffazione), disponendo però il dissequestro delle fatture con estrazione di copie. Falappa e Ti POINT hanno impugnato in cassazione per presunta carenza assoluta di motivazione sul fumus commissi delicti e violazione degli artt. 125, comma 3; 178; 257 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva di motivazione: pur richiamando che le indagini erano in fase iniziale, il Tribunale del riesame aveva esplicitato elementi concreti (sequestro dei 21 cinturini, indicazioni sull'etichettatura che li riconduceva a Ti POINT, valutazione di esperti delegati dal titolare del marchio che avevano riconosciuto la falsità) che giustificavano il fumus commissi delicti e le esigenze probatorie. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di cassazione sui provvedimenti cautelari reali (ricorso ammissibile per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 517 c.p.
Citato tra i reati ipotizzati nell'informativa (riguardante la materia della contraffazione/importazione); la sentenza non entra nel merito della fattispecie sostanziale ma riconosce che vi erano elementi indiziari a supporto dell'ipotesi di reato
art. 474 c.p.
Citato fra le fattispecie penalmente rilevanti ipotizzate in sede d'informativa; utilizzato per qualificare gli addebiti oggetto delle indagini
art. 648 c.p.
Citato fra i reati ipotizzati (ricettazione); richiamato nell'ambito delle accuse mosse in sede di indagine preliminare
art. 125, comma 3 c.p.p.
Invocato dal ricorrente come parametro di diritto processuale in relazione alla motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse comunque fornito motivazione sufficiente
art. 178 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di motivazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti minimi di motivazione fossero stati rispettati
art. 257 c.p.p.
Citato dal ricorrente in rapporto alla legittimità del sequestro e delle misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto la misura motivata dalle esigenze probatorie
art. 325 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per precisare il limite del sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso è possibile per vizio di legge, incluso quando la motivazione è talmente carente da risultare priva dei requisiti minimi
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di provvedimenti cautelari reali il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: il ricorso è ammissibile per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e per motivazioni talmente carenti da risultare inesistenti o incomprensibili
- La fase iniziale delle indagini può giustificare misure cautelari finalizzate alla raccolta di elementi probatori ulteriori; indicii concreti anche non definitivi (es. etichettatura, rinvenimento di beni similari, valutazioni tecniche o esperti delegati dal titolare del marchio) possono configurare fumus commissi delicti sufficiente per il sequestro
- Il giudice non è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le deduzioni difensive, purché la motivazione fornisca elementi di fatto e ragioni sufficienti che rendano comprensibile il ragionamento e la conclusione sulla sussistenza dei presupposti cautelari
- Documenti contabili non idonei alla confisca dovrebbero essere dissequestrati con estrazione di copie qualora la conservazione dell'originale non sia necessaria ai fini probatori
- La prova o la valutazione tecnica successiva può modificare l'impianto indiziario originario (ad es. venir meno l'ipotesi di contraffazione), ma ciò non pregiudica la legittimità di misure cautelari adottate su base indiziaria nella fase iniziale delle indagini
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