Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 395/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza prot. n.23241 del 14.08.2020 notificata in data 29.08.2020, con cui il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. del Comune di Copertino ha irrogato al Ricorrente, “ai sensi del citato art.31 comma 4 bis del DPR 380/01 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00), a seguito di constatata inottemperanza all'ordine di demolizione n.70 del 27.05.2016, accertata in data 10.11.2016, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”, ingiungendogli il pagamento della suddetta somma, maggiorata delle spese di procedimento, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e, in particolare, ove occorra, della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n.3 del 23.05.2019, che ha approvato il regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.

Giustizia amministrativa202001376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 18.500 euro per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo: violazione e mancata applicazione degli artt. 1 e 12 e delle altre disposizioni della l. 689/1981, nonché erronea applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 e del giusto procedimento, con irrazionalità manifesta, per l'omessa comunicazione di avvio; ulteriore violazione degli artt. 1 e 12 l. 689/1981 e dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo l'inapplicabilità della sanzione in quanto i criteri comunali sarebbero stati adottati dopo l'accertamento della violazione; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti ed eccesso di potere, oltre alla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione. Il giudice ha inoltre esaminato il tema del riparto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia riguarda l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, rilevando che la notifica dell'ordine di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza avevano soddisfatto l'interesse procedimentale tutelato dall'art. 7 l. 241/1990. Ha escluso l'illegittima applicazione retroattiva della sanzione: l'ordine di demolizione era successivo all'entrata in vigore della l. 164/2014, sicché i destinatari conoscevano o avrebbero dovuto conoscere il quadro normativo che prevedeva la sanzione pecuniaria. Il richiamo all'Adunanza plenaria n. 16/2023 è stato effettuato a contrario, poiché quel principio esclude la sanzione soltanto quando il termine di novanta giorni sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Quanto alla misura della sanzione, il TAR ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la determinazione comunale, considerata l'entità dell'abuso, consistente in un immobile residenziale allo stato rustico di circa 165 mq, con opere strutturali e recinzione del lotto. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione del regolamento comunale approvato nel 2019, vigente al momento dell'irrogazione, che per interventi di nuova costruzione residenziale di superficie coperta superiore a 30 mq prevedeva una sanzione di 17.000 euro. Il ricorso è stato respinto integralmente. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione

    La sanzione è applicabile quando l'inottemperanza all'ordine di demolizione si realizza nell'ambito temporale successivo all'entrata in vigore della l. 164/2014.

  • art. 1 l. 689/1981

    principio di irretroattività

    In materia sanzionatoria non può applicarsi una sanzione a condotte perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della norma che la prevede.

  • art. 12 l. 689/1981

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione all'ambito di applicazione della disciplina generale delle sanzioni amministrative, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    La notifica dell'ordine di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza sono stati ritenuti idonei a soddisfare l'interesse procedimentale connesso alla comunicazione di avvio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione e istruttoria è stata respinta, poiché la quantificazione della sanzione risultava collegata all'entità e alla rilevanza dell'abuso.

  • art. 17, comma 1, l. 164/2014

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per la disciplina regolamentare comunale delle sanzioni pecuniarie per mancata ottemperanza agli ordini di demolizione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Le controversie concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla disposizione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non è applicabile quando il termine di novanta giorni per ottemperare all'ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014; è invece applicabile quando l'ordine di demolizione e la conseguente inottemperanza si collochino temporalmente dopo tale entrata in vigore.
  • Nelle controversie relative all'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La notifica dell'ordine di demolizione e il successivo accertamento dell'inottemperanza possono soddisfare le esigenze partecipative connesse all'art. 7 l. 241/1990, quando il destinatario sia stato previamente informato dell'obbligo da adempiere e della relativa verifica.
  • La quantificazione della sanzione per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione è legittima quando sia effettuata sulla base di criteri regolamentari vigenti al momento dell'irrogazione e sia ragionevolmente correlata all'entità e alla rilevanza dell'opera abusiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.