Sentenza n. 696/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto a entrambi i ricorsi: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2900/2025, resa tra le parti, pubblicata il 22 dicembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1103/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, n. 2900/2025, che aveva annullato le aggiudicazioni dei lotti 2 e 4 a M.A. Mediterranea Autobus, disposto la sua esclusione, aggiudicato i lotti al RTI Comer Sud-Tech Servizi, dichiarato inefficaci i contratti e applicato alla stazione appaltante una sanzione pecuniaria pari all’1% del valore dei contratti
Esito
La controversia
La controversia riguarda due appelli riuniti contro la sentenza del TAR Sicilia n. 2900/2025, resa sul ricorso del RTI Comer Sud-Tech Servizi contro le aggiudicazioni, del 13 maggio 2025, dei lotti 2 e 4 di una gara quadriennale per servizi di manutenzione di mezzi del progetto Palermo Green 2030. M.A. Mediterranea Autobus ha contestato: la tempestività dei motivi aggiunti del RTI; la statuizione di nullità per difetto di causa del contratto di avvalimento stipulato con Car Service per la disponibilità di officine mobili; la necessità della verifica di anomalia per i costi della manodopera; e le conseguenze conformative della sentenza, compresa l’individuazione del nuovo aggiudicatario. Risorse Ambiente Palermo ha dedotto analoghe censure sulla tempestività, sull’avvalimento e sulla verifica di anomalia, contestando inoltre l’applicazione e la quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 123, comma 3, c.p.a. Il RTI Comer Sud-Tech Servizi ha chiesto il rigetto degli appelli. In primo grado il RTI aveva dedotto, tra l’altro, carenze dei requisiti tecnici dell’aggiudicataria o dell’ausiliaria, invalidità dell’avvalimento e incongruità dei costi della manodopera e della sicurezza. Per i lotti 2 e 4 M.A. aveva dichiarato costi quadriennali della manodopera rispettivamente di euro 83.000 ed euro 167.000, a fronte di costi stimati dalla stazione appaltante di euro 214.812 ed euro 424.116.
La decisione
Gli appelli sono stati riuniti. Sono state respinte le censure di entrambi gli appellanti sulla tempestività dei motivi aggiunti: per i lotti 2 e 4 la documentazione dell’aggiudicataria era stata resa disponibile il 17 luglio 2025, sicché il ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 luglio era tempestivo. È stata accolta la censura comune sull’avvalimento: la mancata indicazione del corrispettivo non prova, da sola, né la gratuità del contratto né l’assenza di un interesse dell’ausiliaria e non ne determina la nullità; è stata quindi riformata la sentenza nella parte in cui aveva accolto il motivo relativo all’avvalimento. Sono state invece respinte le censure contro la verifica dei costi della manodopera: le offerte di M.A. riportavano soltanto il costo del proprio personale e omettevano quello dei lavoratori messi a disposizione da Car Service. L’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 impone l’indicazione complessiva dei costi relativi a tutti i lavoratori impiegati, anche tramite avvalimento; è stata pertanto confermata l’esclusione di M.A. dai lotti 2 e 4. Il quarto motivo dell’appello di M.A., relativo agli effetti conformativi e al nuovo aggiudicatario, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla sua definitiva esclusione. È stata accolta la censura della stazione appaltante sulla sanzione: l’art. 123, comma 3, c.p.a. non consentiva di cumulare la sanzione alternativa con la declaratoria di inefficacia ex tunc dei contratti già pronunciata dal TAR; la sentenza è stata quindi riformata anche eliminando tale sanzione, senza statuizione sulla sua quantificazione. Restano ferme le altre statuizioni non riformate. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 36, commi 1 e 9, e 90 d.lgs. 36/2023
se è vero che, ai sensi del citato comma 9 dell’art. 36, «il termine di impugnazione dell’aggiudicazione […] decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90», è altresì vero tuttavia che la decorrenza del termine di impugnazione non può prescindere dal fatto che la stazione appaltante, nel termine di cinque giorni entro cui deve procedere alla suddetta comunicazione ex art. 90, provveda «contestualmente» a pubblicare sulla piattaforma digitale le informazioni richieste ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, dovendosi altrimenti fare riferimento alla successiva data in cui vi sia stato l’effettivo adempimento dei predetti obblighi informativi;
Il termine d’impugnazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione solo se la stazione appaltante adempie contestualmente agli obblighi informativi e di pubblicazione previsti dall’art. 36, comma 1; in caso contrario, rileva la data dell’effettivo adempimento.
artt. 2, 5 e 104 d.lgs. 36/2023
premesso che il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 104 del d.lgs n. 36/2023, può essere sia oneroso sia gratuito, qualora in quest’ultimo caso “risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria” – il Collegio osserva che la mancata indicazione del corrispettivo nel contratto di avvalimento non determina automaticamente la sua gratuità (in mancanza di una espressa dicitura in tal senso), né comporta la nullità del contratto stesso, non potendosi comunque desumere, dalla mera mancata indicazione del corrispettivo, che l’impresa ausiliaria non abbia alcun interesse né diretto né indiretto.
L’avvalimento può essere oneroso o gratuito, ma la sola omissione del corrispettivo non dimostra la gratuità né l’assenza di interesse, e non comporta per ciò solo la nullità del contratto.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
al contrario il partecipante alla gara, nella propria offerta economica, deve complessivamente ed integralmente indicare il costo della manodopera con riferimento a tutti i lavoratori comunque impiegati per l’espletamento dell’appalto, anche al fine di consentire alla stazione appaltante il rispetto delle tabelle salariali anche da parte della impresa di cui il partecipante alla gara si avvale.
L’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera riguarda tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, inclusi quelli messi a disposizione dall’impresa ausiliaria; l’indicazione parziale comporta l’esclusione.
artt. 121, 122 e 123 c.p.a.
Alla luce di quanto esposto quindi, avendo il T.a.r. già dichiarato inefficaci ex tunc i contratti stipulati tra la stazione appaltante e la M.A. Mediterranea Autobus, non era possibile applicare altresì la sanzione di cui all’art. 123, comma 3, c.p.a., che ha appunto natura “alternativa” e non “cumulativa”.
La sanzione alternativa dell’art. 123, comma 3, c.p.a. non è cumulabile con la declaratoria di inefficacia del contratto: il giudice deve adottare, secondo i presupposti applicabili, una delle misure alternative.
art. 96 c.p.a.
In via preliminare devono essere riuniti gli appelli n.r.g. 53/2026 e n.r.g. 54/2026, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Gli appelli proposti contro la medesima sentenza sono riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a.
Massime di principio
- Nelle procedure disciplinate dal d.lgs. 36/2023, il termine per impugnare l’aggiudicazione non può essere fatto decorrere dalla sola comunicazione se la stazione appaltante non ha contestualmente adempiuto agli obblighi di pubblicazione e informazione dell’art. 36, comma 1; in tal caso rileva la data dell’effettivo adempimento, che deve comprendere la documentazione relativa all’aggiudicatario.
- La mancata indicazione del corrispettivo nel contratto di avvalimento non ne dimostra automaticamente la gratuità e non consente, da sola, di ritenere assente un interesse dell’impresa ausiliaria o di dichiarare nullo il contratto.
- L’offerta economica deve indicare integralmente i costi della manodopera di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, compresi quelli dell’impresa ausiliaria; l’omissione dei costi relativi a questi ultimi viola l’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 e comporta l’esclusione.
- La declaratoria di inefficacia del contratto e la sanzione alternativa prevista dall’art. 123, comma 3, c.p.a. non possono essere cumulate: la sanzione ha natura alternativa, non cumulativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 1987/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 7639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 677/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 678/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 679/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 680/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →