Cassazione Penale, Sentenza n. 32725/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali. Il ricorrente deduce: nullità della sentenza per un riferimento al comma 2 dell'art. 256 d.lgs. n.152/2006 ritenuto inesistente rispetto all'imputazione (si sostiene che fosse contestato solo il trasporto ai sensi del comma 1); mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); eccessività della pena e mancata valorizzazione delle attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza e del carattere modesto e isolato della violazione.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente contestato il reato di trasporto ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), e che il richiamo al comma 2 fosse un errore materiale privo di incidenza sull'accusa e senza pregiudizio difensivo. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ammesso che la decisione di rigetto poteva rilevarsi in modo implicito dalla motivazione del Tribunale, che aveva valutato negativamente indici quali il sequestro del furgone, la nomina a custode e la successiva sparizione/riemergere del mezzo, elementi che ostavano al riconoscimento della particolare tenuità. Anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta legittima alla luce della condotta successiva all'illecito. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
Il reato contestato e ritenuto è il trasporto non autorizzato di rifiuti ai sensi del comma 1, lett. a). Il riferimento al comma 2 nella sentenza è qualificato come errore materiale privo di incidenza sull'accusa e senza pregiudizio per la difesa.
art. 131-bis cod. pen.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere implicitamente rigettata quando dalla motivazione del giudice emergono valutazioni negative sulla gravità oggettiva e sul grado di colpevolezza; nel caso la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia implicitamente rigettato la domanda valutando elementi ostativi.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di valutazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza, ai fini sia della determinazione della pena sia della valutazione della particolare tenuità.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022 (Omogiate), Rv. 283420 - 01
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01
Principio secondo cui la motivazione sul tema della particolare tenuità puo essere anche implicita, risultando dall'argomentazione del giudice sull'entita della condotta e sul grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 c.p.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019 (Bordoni), Rv. 277674 - 01
Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01
Richiama il principio che per il riconoscimento della particolare tenuità non è sufficiente l'occasionalità del fatto, ma occorre che l'offesa sia di esiguità valutata secondo art. 133 c.p.; consolidamento dei criteri di valutazione cui il giudice deve attenersi.
Massime di principio
- Un riferimento formale a un comma di legge diverso da quello effettivamente contestato può costituire un mero errore materiale e non comporta nullità se non ha inciso sui diritti di difesa.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. puo essere ritenuta implicitamente rigettata quando la motivazione del giudice dimostra che sono stati valutati negativamente gli indici di gravità del reato e il grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La condotta post-illecito del soggetto (es. mancata cura del materiale sequestrato, scomparsa o uso del mezzo sottoposto a sequestro, o altri comportamenti ostativi) può precludere il riconoscimento della particolare tenuità e delle attenuanti generiche.
- Per ottenere l'applicazione di benefici come la particolare tenuità o attenuanti generiche il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la esiguità dell'offesa e l'assenza di comportamenti successivi ostativi; mere affermazioni generiche sull'incensuratezza o sul carattere modesto del fatto non sono di per sé sufficienti.
- In sede di impugnazione di una sentenza di merito la Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione e l'eventuale pregiudizio per la difesa; motivazioni di merito adeguatamente argomentate sulla scorta di fatti concreti sono difficilmente sindacabili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →