Cassazione Civile, Ordinanza n. 08938/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una persona fisica per la durata eccessiva di un precedente procedimento di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte d'appello di Perugia nel 2007 e definito tardivamente. In primo grado monitorio la Corte d'appello aveva ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento di un indennizzo e delle spese; in sede di opposizione del Ministero, la Corte d'appello aveva ridotto l'indennizzo e posto a carico dell'istante parte delle spese. Il ricorso principale in Cassazione censura la parziale compensazione/condenna alle spese, sostenendo che, essendo il Ministero risultato soccombente nell'opposizione, la parte privata non poteva essere condannata, neppure parzialmente, alle spese. Il ricorso incidentale del Ministero deduceva invece: (1) la tardività della domanda di equa riparazione e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, sostenendo che il periodo rilevante fosse solo quello del giudizio di ottemperanza e che il soggetto passivamente legittimato fosse il Ministero dell'economia e delle finanze; (2) in via subordinata, l'erroneità del calcolo della durata ragionevole del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione e in parte qua, il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, limitatamente alla questione della legittimazione passiva e della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Ha ritenuto corretta la continuità con la giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti di equa riparazione fondati sulla durata di un processo composto da cognizione ed esecuzione/ottemperanza, il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva/ottemperanza e non vi era tardività della domanda; ha però stabilito che, essendo coinvolti procedimenti diversi e giudici diversi, la parte doveva convenire entrambe le amministrazioni interessate e che il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Per questo il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, con contraddittorio integrato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale sulle spese, che dovranno essere regolate dal giudice di rinvio insieme alle spese del giudizio di legittimità e del merito.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89/2001
fondamento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 4 L. n. 89/2001
il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo della fase esecutiva o di ottemperanza, quando il processo presupposto comprende anche tale fase.
art. 5 ter L. n. 89/2001
disciplina dell'opposizione al decreto monitorio emesso nel procedimento di equa riparazione.
art. 2 L. n. 89/2001
norma sulla riparazione per violazione del termine ragionevole; il Ministero ne contestava l'applicazione al calcolo della durata irragionevole.
art. 91 c.p.c.
il ricorrente principale lo invocava per sostenere che la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese; la censura è stata però assorbita.
art. 645 c.p.c.
richiamato nel ricorso principale come norma sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla regolazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa nel procedimento monitorio.
art. 4 L. n. 260/1958
l'errore nell'identificazione della pubblica amministrazione destinataria dell'atto va eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato; il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notifica e la parte va rimessa in termini.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro di deduzione del vizio processuale in relazione alla censura sull'eccezione di tardività e di legittimazione passiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, quando il giudizio presupposto comprende anche la fase esecutiva o di ottemperanza, esso va considerato unitariamente; il termine semestrale per proporre la domanda decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo di tale fase, non dalla sola definizione della cognizione.
- Ai fini del calcolo della durata irragionevole vanno computati solo i tempi effettivi di attività giurisdizionale; non si considera, in linea di principio, il tempo intercorso tra la decisione di cognizione e l'inizio dell'esecuzione, né tra precetto e pignoramento.
- Quando il pregiudizio da irragionevole durata deriva da procedimenti distinti ma collegati, svolti davanti a giudici appartenenti a plessi diversi, occorre convenire in giudizio tutte le amministrazioni passivamente legittimate, e il giudice deve determinare separatamente l'eventuale quota di indennizzo riferibile a ciascun procedimento.
- L'errore nell'individuazione della pubblica amministrazione convenuta non determina di per sé la stabilizzazione del contraddittorio nei confronti del soggetto errato: se l'eccezione è tempestiva, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica al soggetto correttamente legittimato.
- Se la decisione di legittimità accoglie un motivo incidente su una questione preliminare o assorbente, restano assorbiti i motivi che dipendono dalla soluzione della questione stessa, incluse le censure sulle spese di lite quando la loro regolazione è rimessa al giudice di rinvio.
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