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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08938/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una persona fisica per la durata eccessiva di un precedente procedimento di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte d'appello di Perugia nel 2007 e definito tardivamente. In primo grado monitorio la Corte d'appello aveva ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento di un indennizzo e delle spese; in sede di opposizione del Ministero, la Corte d'appello aveva ridotto l'indennizzo e posto a carico dell'istante parte delle spese. Il ricorso principale in Cassazione censura la parziale compensazione/condenna alle spese, sostenendo che, essendo il Ministero risultato soccombente nell'opposizione, la parte privata non poteva essere condannata, neppure parzialmente, alle spese. Il ricorso incidentale del Ministero deduceva invece: (1) la tardività della domanda di equa riparazione e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, sostenendo che il periodo rilevante fosse solo quello del giudizio di ottemperanza e che il soggetto passivamente legittimato fosse il Ministero dell'economia e delle finanze; (2) in via subordinata, l'erroneità del calcolo della durata ragionevole del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione e in parte qua, il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, limitatamente alla questione della legittimazione passiva e della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Ha ritenuto corretta la continuità con la giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti di equa riparazione fondati sulla durata di un processo composto da cognizione ed esecuzione/ottemperanza, il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva/ottemperanza e non vi era tardività della domanda; ha però stabilito che, essendo coinvolti procedimenti diversi e giudici diversi, la parte doveva convenire entrambe le amministrazioni interessate e che il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Per questo il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, con contraddittorio integrato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale sulle spese, che dovranno essere regolate dal giudice di rinvio insieme alle spese del giudizio di legittimità e del merito.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    fondamento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo della fase esecutiva o di ottemperanza, quando il processo presupposto comprende anche tale fase.

  • art. 5 ter L. n. 89/2001

    disciplina dell'opposizione al decreto monitorio emesso nel procedimento di equa riparazione.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    norma sulla riparazione per violazione del termine ragionevole; il Ministero ne contestava l'applicazione al calcolo della durata irragionevole.

  • art. 91 c.p.c.

    il ricorrente principale lo invocava per sostenere che la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese; la censura è stata però assorbita.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale come norma sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa nel procedimento monitorio.

  • art. 4 L. n. 260/1958

    l'errore nell'identificazione della pubblica amministrazione destinataria dell'atto va eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato; il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notifica e la parte va rimessa in termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    parametro di deduzione del vizio processuale in relazione alla censura sull'eccezione di tardività e di legittimazione passiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, quando il giudizio presupposto comprende anche la fase esecutiva o di ottemperanza, esso va considerato unitariamente; il termine semestrale per proporre la domanda decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo di tale fase, non dalla sola definizione della cognizione.
  • Ai fini del calcolo della durata irragionevole vanno computati solo i tempi effettivi di attività giurisdizionale; non si considera, in linea di principio, il tempo intercorso tra la decisione di cognizione e l'inizio dell'esecuzione, né tra precetto e pignoramento.
  • Quando il pregiudizio da irragionevole durata deriva da procedimenti distinti ma collegati, svolti davanti a giudici appartenenti a plessi diversi, occorre convenire in giudizio tutte le amministrazioni passivamente legittimate, e il giudice deve determinare separatamente l'eventuale quota di indennizzo riferibile a ciascun procedimento.
  • L'errore nell'individuazione della pubblica amministrazione convenuta non determina di per sé la stabilizzazione del contraddittorio nei confronti del soggetto errato: se l'eccezione è tempestiva, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica al soggetto correttamente legittimato.
  • Se la decisione di legittimità accoglie un motivo incidente su una questione preliminare o assorbente, restano assorbiti i motivi che dipendono dalla soluzione della questione stessa, incluse le censure sulle spese di lite quando la loro regolazione è rimessa al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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