Sentenza n. 1735/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto n. 638 posizione n. 602264/B del 2 marzo 2022 e notificato il 13 maggio 2022, adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - 6° divisione - 3° Sezione, con il quale è stata respinta “per mancanza dei presupposti di legge” l’istanza per conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale concessione di equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; - del parere n. 692032021 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’adunanza n. 2746 del 22 febbraio 2022, con il quale si è ritenuto che la infermità “esiti di politraumatismo con interessamento del massiccio cranico facciale (frattura complessa maxillo-facciale) rachide cervicale (frattura apofisi c2 c7 atlante) dorsale, torace (frattura emitorace sx) distacco osseo all'iliaca sx contusione gomito sx” esclude la possibilità di riconoscere il ricorrente come dipendente da causa di servizio; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso connesso e/o presupposto; nonché per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’indennizzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi nel 2016 lungo una strada interna a un aeroporto militare mentre era alla guida di un motoveicolo, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo. La C.M.O. aveva riconosciuto gli esiti di politraumatismo e li aveva ascritti alla settima categoria, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio. Il Ministero della Difesa aveva quindi respinto l'istanza. Il ricorso deduceva: a) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di istruttoria, per motivazione asseritamente insufficiente e mancata considerazione delle risultanze medico-legali; b) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e mancato contraddittorio procedimentale; c) violazione dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 461/2001, per il ritardo nella trasmissione e definizione della pratica. Venivano inoltre chiesti l'accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio e il risarcimento del danno medio tempore patito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il riconoscimento dell'equo indennizzo presupponga un fatto, anche lecito, dell'amministrazione che si inserisca nella sequenza causale dell'evento lesivo, almeno aumentando il rischio di verificazione del danno. Nel caso concreto non è stata provata alcuna interferenza dell'amministrazione nella dinamica dell'incidente. Dal verbale dei Carabinieri, non contestato dalle parti, risultava che il motoveicolo del ricorrente aveva tamponato il veicolo che lo precedeva e si era arrestato, con elementi indicativi della responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo. Pertanto, la motivazione del decreto, sebbene sintetica, è stata ritenuta sufficiente anche per il rinvio al verbale e al parere del Comitato di Verifica; il motivo relativo al difetto di istruttoria è stato quindi respinto. È stato respinto anche il motivo sulla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il potere esercitato era vincolato e il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990. Il motivo relativo al superamento dei termini procedimentali è stato ritenuto infondato: il termine previsto dall'art. 5, comma 1, d.P.R. 461/2001 costituisce una regola di comportamento, il cui superamento non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale; salvo che la legge attribuisca valore provvedimentale al silenzio, il ritardo può rilevare attraverso l'azione contro il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Sono state respinte anche le domande di accertamento e risarcimento, logicamente dipendenti dall'accoglimento della domanda di annullamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1882 d.lgs. 66/2010
Il diritto all'equo indennizzo per il personale militare presuppone una correlazione tra il fatto di servizio, il danno-evento e l'infermità; non è sufficiente che l'incidente si verifichi durante il servizio o in un luogo militare.
d.P.R. 461/2001
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, tra cui quella esaminata.
art. 3 d.lgs. 165/2001
Individua il personale pubblico il cui rapporto di lavoro resta in regime di diritto pubblico.
art. 1173 c.c.
da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
È richiamato quale fondamento generale dell'insorgenza di obbligazioni anche da fatti diversi dal contratto e dall'illecito, in collegamento con la natura indennitaria della prestazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Le risultanze del verbale dei Carabinieri, non contestate dalle parti, sono state valorizzate come fatto provato.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento è sufficiente quando, anche mediante rinvio ad atti richiamati, consente di comprendere le ragioni del rigetto.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non conduce all'annullamento quando, trattandosi di potere vincolato, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
Esclude l'annullabilità del provvedimento per la violazione procedimentale dedotta quando il potere è vincolato e l'esito non avrebbe potuto mutare.
art. 5, comma 1, d.P.R. 461/2001
l’ufficio che riceve la domanda, cura l’immediato invio […]
Le prescrizioni temporali e acceleratorie disciplinano il comportamento dell'amministrazione, ma il loro superamento non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale.
art. 31 c.p.a.
In assenza di un valore provvedimentale del silenzio, consente la tutela contro il silenzio-inadempimento.
art. 117 c.p.a.
Individua il rito e le condizioni processuali per la tutela contro il silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'equo indennizzo per causa di servizio richiede che un fatto dell'amministrazione, anche lecito, si inserisca nella sequenza causale dell'evento lesivo, almeno aumentando il rischio di verificazione del danno; non è sufficiente che l'infortunio avvenga durante il servizio o all'interno di un luogo nella disponibilità dell'amministrazione.
- Quando la dinamica dell'incidente esclude qualsiasi interferenza causale dell'amministrazione e il provvedimento richiama adeguatamente gli accertamenti di fatto e il parere tecnico presupposto, una motivazione sintetica può essere sufficiente ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non determina l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e risulta dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento costituisce, di regola, violazione di una regola di comportamento e non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato; in assenza di silenzio significativo, la tutela va esercitata mediante l'azione contro il silenzio-inadempimento.
- Le domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di risarcimento del danno, quando presuppongono l'illegittimità del diniego, devono essere respinte se è respinta la domanda di annullamento.
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