Sentenza n. 286/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida al rilascio di fabbricati e rigetto dell’istanza di regolarizzazione, nonché avviso di rimozione dei beni mobili presenti nell’area, con prospettata alienazione o demolizione in caso di mancata ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione proprietaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le note con cui l’Agenzia del Demanio le aveva intimato di rilasciare alcuni fabbricati siti su terreni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e aveva rigettato la richiesta di regolarizzazione mediante stipula di un contratto di locazione. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo avviso con cui l’Agenzia aveva ordinato al proprietario o a chiunque ne avesse titolo di rimuovere, entro sessanta giorni, beni mobili, container e cisterne presenti nell’area, prospettando in difetto l’avvio dell’iter di alienazione o demolizione ai sensi del d.P.R. n. 189/2001. La ricorrente ha dedotto: eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti e il precedente comportamento dell’Agenzia, erroneità dei presupposti, travisamento e illogicità manifesta; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi al rigetto dell’istanza; violazione dell’art. 823, comma 2, c.c., per avere l’Agenzia esercitato un potere autoritativo in relazione a beni del patrimonio disponibile; violazione del d.P.R. n. 189/2001 per asserita mancanza dei presupposti applicativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che erano incontestate sia l’occupazione abusiva del manufatto e dell’area sia l’appartenenza dei beni al patrimonio disponibile dello Stato. Ha ritenuto che gli atti impugnati, al di là della loro forma, costituissero mere diffide di carattere privatistico finalizzate a ottenere il rilascio spontaneo del bene e non espressione di potere autoritativo. Il rapporto tra le parti, anche nella fase patologica e quando l’occupazione sia sine titulo ab origine, è riconducibile a una relazione di natura privatistica, con posizioni di diritto soggettivo e agire dell’Amministrazione iure privatorum. L’art. 823, comma 2, c.c. attribuisce poteri autoritativi esclusivamente in relazione ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, non ai beni del patrimonio disponibile. La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, dell’esito in rito e delle limitate difese.
Norme richiamate
art. 823, comma 2, c.c.
l'Amministrazione agisce "iure privatorum" ... al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica ... esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici
Il potere autoritativo di autotutela esecutiva previsto dalla norma riguarda i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili; per i beni del patrimonio disponibile l’Amministrazione agisce secondo regole privatistiche e non dispone di poteri autoritativi di rilascio.
art. 1 d.P.R. n. 189/2001
provvedere alla rimozione dei suddetti beni mobili entro e non oltre giorni 60 dalla notifica del presente avviso
La norma è stata richiamata dall’avviso dell’Agenzia per la rimozione e la successiva eventuale alienazione o demolizione dei beni mobili; il TAR non ne ha esaminato nel merito i presupposti, avendo declinato la giurisdizione.
artt. 3, 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Le censure relative a motivazione, istruttoria, comunicazione di avvio e preavviso di rigetto non sono state esaminate nel merito, poiché la controversia è stata ritenuta devoluta alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 c.p.a.
Accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda l’occupazione, il rilascio o la regolazione dell’utilizzo di un bene appartenente al patrimonio disponibile dello Stato o di altro ente pubblico, l’Amministrazione agisce iure privatorum e le posizioni delle parti hanno natura di diritto soggettivo; la giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario.
- Le diffide al rilascio di un bene del patrimonio disponibile, anche se adottate formalmente da un’amministrazione pubblica, non costituiscono esercizio di potere autoritativo quando sono dirette soltanto a ottenere il rilascio spontaneo del bene.
- L’occupazione sine titulo ab origine di un bene del patrimonio disponibile non trasforma il rapporto in una relazione pubblicistica: anche in tale ipotesi la controversia resta riconducibile alla giurisdizione ordinaria.
- L’art. 823, comma 2, c.c. consente l’esercizio di poteri pubblicistici di autotutela in relazione ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, ma non attribuisce analoghi poteri per i beni appartenenti al patrimonio disponibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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