Ordinanza n. 2853/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma III E.Q. Attività Produttive, SUAP Ufficio SUAP, numero repertorio CD/356/2026 del 09/02/2026, numero protocollo CD/17140/2026 del 09/02/2026, notificata al ricorrente tramite pec in data 10/02/2026, recante il “Diniego istanza di trasferimento di titolarità a nome del Sig. Di Sano Franco, in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, settore alimentare dal Sig. Amendola Alessio e del subingresso nella concessione di occupazione suolo pubblico del box n. 42 sito nel mercato Valmelaina con contestuale divieto di prosecuzione dell’attività per carenza di legittimazione al trasferimento dei titoli autorizzativi e concessori del dante causa”; - di tutti gli atti conseguenti e/o connessi a quello impugnato ivi compreso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 bis L.241/90 s.m.i.) del 19/12/2025 – prot. n. 175251.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di titolarità e subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a un posteggio mercatale, con divieto di prosecuzione dell’attività, diffida al rilascio del posteggio e dichiarazione di decadenza del titolo della precedente titolare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza presentata dall’affittuario del ramo d’azienda per il subingresso nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio del commercio su area pubblica e nella concessione del posteggio. L’Amministrazione ha ritenuto che il ricorrente, quale acquirente della licenza dalla precedente titolare, fosse decaduto dal termine di novanta giorni previsto dall’art. 16, comma 3, della DAC n. 101/2023 per chiedere il subingresso e non fosse pertanto legittimato a trasferire i titoli autorizzativi e concessori mediante il successivo contratto di affitto di ramo d’azienda. Il ricorrente ha contestato il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone in dettaglio le singole censure articolate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire, ma non ha definito nel merito le censure. Considerata la complessità del contenzioso, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché con la concessione o il diniego espresso della sospensione. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per il 28 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, DAC n. 101/2023
La disposizione è richiamata dall’Amministrazione quale fonte del termine per presentare la domanda di subingresso a seguito dell’acquisto dell’azienda; il TAR non ne definisce in questa fase cautelare l’interpretazione applicativa.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, inviata dall’Amministrazione prima dell’adozione del diniego.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di fissare con priorità l’udienza di merito; il TAR lo applica fissando l’udienza pubblica del 28 ottobre 2026 senza pronunciarsi definitivamente sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta profili di particolare complessità, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via immediata la domanda di sospensione.
- La sussistenza dell’interesse ad agire può essere riconosciuta in sede cautelare anche quando il giudice rinvia alla fase di merito l’esame delle questioni relative alla legittimità del diniego amministrativo.
- In una controversia sul subingresso in un’attività commerciale esercitata su area pubblica, la verifica della legittimazione del cedente a trasferire autorizzazioni e concessioni può richiedere un esame complesso della sequenza degli atti di acquisto, affitto del ramo d’azienda e presentazione della domanda di subingresso; tale verifica non è stata definita dall’ordinanza.
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