Sentenza n. 5425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per una condanna relativa alla guida in stato di ebbrezza, non autodichiarata nella domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall'interessato, valorizzando un decreto penale di condanna del 2003 per guida in stato di ebbrezza, relativo a una condotta del 2002, e la mancata indicazione di tale precedente nel modulo di domanda predisposto per l'autocertificazione della posizione giudiziaria. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo che la condanna, unitamente all'omissione dichiarativa, evidenziasse una tendenza caratteriale incompatibile con i principi della civile convivenza. In appello l'interessato ha dedotto: l'integrazione postuma della motivazione da parte del TAR, poiché l'omissione dichiarativa non sarebbe stata adeguatamente esplicitata nel provvedimento; l'isolamento e la risalenza della condotta, mai reiterata e commessa quasi quattordici anni prima della domanda; il difetto di motivazione sull'idoneità del fatto a fondare un giudizio prognostico sfavorevole, nonostante l'integrazione sociale, lavorativa e abitativa dell'interessato; l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e la violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR Lazio è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992 presuppone una valutazione ampia e complessiva dell'effettiva integrazione dello straniero, che non può essere sommaria né limitarsi automaticamente a un fatto penale risalente, ma deve considerare anche legami familiari, attività lavorativa, radicamento territoriale e condotta complessiva. Tuttavia, tale valutazione deve accertare anche una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e il rispetto delle sue leggi. La guida in stato di ebbrezza, pur non costituendo un fatto di estrema gravità sotto il profilo penalistico, è stata ritenuta condotta idonea a suscitare allarme sociale e sintomatica dello scarso valore attribuito alla pubblica incolumità, bene tutelato in via anticipata dalla norma penale. La condanna è stata quindi considerata sufficiente a giustificare il diniego, anche tenendo conto della mancata autodichiarazione, che risultava comunque menzionata nella motivazione del provvedimento. Il giudice ha ritenuto adeguata e proporzionata la motivazione amministrativa anche con riguardo alla risalenza del fatto e ha escluso i dedotti vizi di motivazione, ingiustizia manifesta e sproporzione. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione della costituzione solo formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza implica una valutazione amministrativa ampia e discrezionale sull'effettiva e complessiva integrazione dello straniero e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
art. 186 d.lgs. 285/1992
La guida in stato di ebbrezza è stata considerata una condotta connotata da particolare disvalore rispetto ai principi della convivenza e dalla capacità di incidere sulla valutazione dell'idoneità dell'interessato a ottenere la cittadinanza.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La disposizione è richiamata in relazione al modulo predisposto per consentire al richiedente di autocertificare la propria posizione giudiziaria; la mancata dichiarazione del precedente è stata valorizzata nella valutazione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva, non sommaria o meramente automatica, dell'integrazione dello straniero, considerando il suo radicamento familiare, lavorativo e territoriale, nonché la condotta complessiva.
- La valutazione dell'integrazione ai fini della cittadinanza deve comprendere anche l'accertamento della concreta adesione dell'interessato ai valori fondamentali dell'ordinamento nazionale e del rispetto delle sue leggi.
- Una condanna per guida in stato di ebbrezza può legittimamente fondare il diniego della cittadinanza per residenza, anche se riferita a una condotta isolata e risalente, poiché può essere considerata sintomatica dello scarso valore attribuito alla pubblica incolumità e dei doveri di rispetto verso gli altri.
- La risalenza temporale e la mancata reiterazione della condotta non impongono automaticamente l'accoglimento della domanda di cittadinanza, quando l'Amministrazione abbia adeguatamente motivato la perdurante rilevanza del fatto nel giudizio complessivo sull'adesione ai valori dell'ordinamento.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza, ma deve verificare che l'apprezzamento discrezionale sia sostenuto da un'istruttoria adeguata, da motivazione non illogica e da una valutazione proporzionata e contestualizzata degli elementi rilevanti.
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