Cassazione Penale, Sentenza n. 6051/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per il concorso nella estorsione aggravata tentata (capo A) e, per Zanetti, per la contravvenzione in continuazione (capo B). Zanetti deduce erronea qualificazione giuridica del fatto (sostiene si tratti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia, art. 393 c.p.) e chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Bosu censura la ritenuta aggravante delle "più persone riunite" sulla base della percezione della vittima e di messaggi inviati separatamente, contesta la valutazione probatoria dei messaggi e chiede anch'egli le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di Zanetti relativo alla diversa qualificazione (confermata la sussistenza del tentativo di estorsione) e ha ritenuto corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche per entrambi. Ha invece accolto il primo motivo di Bosu: l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" non era adeguatamente motivata e non conforme alla giurisprudenza che richiede una effettiva compresenza o partecipazione plurima nella stessa azione intimidatoria (es. firma congiunta di lettera o partecipazione contemporanea alla telefonata). Per questo la sentenza impugnata è stata annullata, per entrambi gli imputati, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante "più persone riunite", con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 628 c.p. (reato di estorsione) e art. 629 c.p. (forme e circostanze)
La fattispecie di estorsione è stata confermata dalla Corte; i richiami ai commi che prevedono aggravanti sono stati considerati nella qualificazione ma l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" è stata ritenuta errata per mancanza della compresenza richiesta.
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia)
Il ricorrente Zanetti invocava questa fattispecie più mite; la Corte ha ritenuto infondata la ricostruzione difensiva perché la pretesa creditoria era ipotetica e non giuridicamente azionabile, quindi l'azione si configura come estorsiva se volta a procurare un profitto ingiusto.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato per distinguere il concorso di persone nel reato dalla specifica aggravante della commissione in "più persone riunite": il concorso può sussistere anche senza l'aggravante se le condotte sono poste in momenti distinti.
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha valutato negativamente l'applicabilità delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e rilevanti della personalità o della condotta post delictum degli imputati.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione delle circostanze)
Usato come criterio per l'apprezzamento della personalità e della condotta dell'autore nella valutazione delle attenuanti/peggioranti.
art. 112 n. 1 c.p. (aggravante per cinque o più persone)
Citato per distinguere l'aggravante delle "più persone riunite" da altre aggravanti numeriche o situazionali; la mera percezione della vittima o minacce successive non equivalgono alla compresenza richiesta.
art. 587, comma 1 c.p.p. (estensione degli effetti della decisione)
La decisione favorevole a Bosu è stata estesa anche a Zanetti ai sensi di questa norma che consente l'estensione degli effetti della cassazione ad altri concorrenti coinvolti nella stessa vicenda.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamati come fondamento delle censure di vizio di legge e di motivazione sollevate dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili o infondati e altri fondati.
disp. att. art. 173, comma 1 c.p.p. (limiti dell'impugnazione)
Norma che limita la portata dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato tali limiti nel valutare l'ammissibilità e la trattazione dei motivi.
Massime di principio
- La differenza tra estorsione e "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" dipende dalla legittimità e azionabilità della pretesa: se la pretesa non è giuridicamente tutelabile o è solo ipotetica e l'agente agisce per procurarsi un profitto ingiusto con violenza/minaccia, la fattispecie rilevante è l'estorsione.
- L'aggravante delle "più persone riunite" richiede una compresenza o partecipazione oggettiva di più persone nell'esecuzione dell'azione intimidatoria (es. firma congiunta della comunicazione minatoria, telefonata con più partecipanti). La percezione soggettiva della vittima di una sinergia o il fatto che più persone abbiano inviato messaggi in momenti distinti non è sufficiente.
- Minacce o violenze poste in momenti successivi da coimputati configurano concorso di persone nel reato e possono ingenerare altre aggravanti (es. numeriche), ma non automaticamente l'aggravante specifica della compresenza "più persone riunite".
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche servono elementi concreti e valutabili positivamente (personalità, comportamento post delictum, ecc.); il semplice buon comportamento processuale o argomentazioni generiche possono non essere sufficienti.
- In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione è circoscritta ai motivi ammessi: una censura che non confronta puntualmente la motivazione del giudice di merito o ripropone temi già decisi senza nuovo fondamento è spesso ritenuta inammissibile.
- Se la Cassazione annulla solo una specifica circostanza aggravante, la causa viene rimessa al giudice di merito per una nuova valutazione limitata a quel profilo, mentre il resto della sentenza può essere confermato.
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