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Ordinanza

Ordinanza n. 374/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo non favorevolmente valutabili le censure proposte. L'ordinanza precisa comunque che resta fermo il potere dell'amministrazione di valutare eventuali ulteriori istanze del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca o riduzione del divieto di reingresso nel territorio nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Crotone che ha rigettato l'istanza volta alla revoca o alla riduzione di un divieto di reingresso nel territorio nazionale. Il testo non specifica le singole censure dedotte, limitandosi a riferire che esse non appaiono suscettibili di favorevole valutazione. Il ricorrente ha quindi domandato la tutela interinale ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; quando le censure non appaiono suscettibili di favorevole valutazione, la domanda di sospensione deve essere respinta, anche senza ulteriore esame favorevole degli altri presupposti cautelari.
  • Il rigetto della domanda cautelare non impedisce all'amministrazione di valutare eventuali ulteriori istanze presentate dall'interessato nell'esercizio del proprio potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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