Cassazione Civile, Ordinanza n. 02427/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'annualità 2016 con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA in relazione alla partecipazione a una pluralità di operazioni soggettivamente inesistenti, in uno schema di frode basato sull'interposizione di società fornitrici che avrebbero emesso fatture con IVA senza essere i reali cedenti. In particolare, secondo l'Ufficio, una società si sarebbe presentata falsamente come esportatore abituale mediante lettera di intento fittizia, acquistando carburante in esenzione e rivendendolo con IVA al reale acquirente; un'altra avrebbe operato tramite estrazione da deposito IVA, documentando l'acquisto con autofattura e omettendo liquidazione e versamento dell'imposta, per poi fatturare con IVA al cliente finale. Nei primi due gradi di merito il ricorso della contribuente era stato accolto, sul rilievo che non fosse stata dimostrata la consapevolezza della società circa la natura fraudolenta delle operazioni. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 54 DPR 633/72, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per errata distribuzione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e per mancata considerazione della diligenza esigibile dall'operatore economico.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica e resa per relationem, superasse il minimo costituzionale e consentisse il controllo del ragionamento decisorio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode; nel caso concreto, la Corte di merito aveva erroneamente attribuito rilievo al semplice dubbio sulla buona fede, trascurando che non occorre la prova di un consapevole coinvolgimento nella frode ma della colpevole inconsapevolezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza per motivazione apparente, ma nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione, seppure sintetica, era sufficiente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge in relazione alla disciplina dell'IVA e dell'onere della prova
art. 54 DPR 633/72
richiamato come base dell'accertamento IVA e della contestazione del diritto alla detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti
art. 2727 c.c.
richiamato per il governo delle presunzioni semplici e la prova indiziaria dell'evasione
art. 2729 c.c.
richiamato per la valutazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato nella formulazione del motivo per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, la motivazione è solo apparente quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente, ai fini del minimo costituzionale, anche una motivazione sintetica o per relationem, purché renda controllabile la ratio decidendi e dia conto, sia pure succintamente, delle ragioni del rigetto o dell'accoglimento delle censure.
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà soggettiva del fornitore, ma anche che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza richiesta dall'operatore economico, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio mediante elementi anche presuntivi e indiziari, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato tutte le misure ragionevoli esigibili per evitare il coinvolgimento nella frode, o comunque di essersi trovato in una situazione di incolpevole ignoranza.
- Nelle frodi IVA con interposizione di società cartiere o soggetti filtro, la mera regolarità formale della documentazione contabile, la consegna della merce o l'avvenuto pagamento del corrispettivo non sono, da sole, elementi idonei a dimostrare la buona fede del contribuente, se il quadro indiziario mostra anomalie oggettive percepibili con l'ordinaria diligenza.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova presuntiva in materia tributaria, deve applicare correttamente le regole di riparto dell'onere probatorio e non può limitarsi a valorizzare un generico dubbio sulla buona fede del contribuente quando gli indizi offerti dall'Ufficio siano idonei a fondare la consapevolezza o la colpevole inconsapevolezza della frode.
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