Cassazione Penale, Sentenza n. 22613/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia in carcere. Il ricorso censurava: (1) insufficiente gravità indiziaria a carico del Pandolfo, con critica alla ricostruzione fattuale (si sosteneva che l'incarico all'esecutore materiale sarebbe stato dato da altro soggetto prima dei contatti con l'intermediario, e che il coinvolgimento del ricorrente si fondava su "voci correnti"); (2) errata qualificazione del metodo mafioso e quindi mancanza di indizi tali da integrare l'aggravante mafiosa; (3) mancata considerazione della presunta assenza di condotte successive che dimostrassero perdurante pericolosità, argomentando che il decorso del tempo avrebbe fatto venir meno esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, richiamando intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa e di altri testi che collegavano Pandolfo all'azione intimidatoria volta a impedire l'apertura dell'agenzia di pompe funebri a Sortino. Ha confermato la qualificazione del fatto come commesso con il metodo mafioso, sulla base del contesto di controllo delle attività economiche da parte della criminalità organizzata locale. Ha inoltre escluso rilievo probatorio al mero decorso del tempo, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per i reati connessi alla criminalità organizzata. Per effetto dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 513-bis c.p.
Reato contestato nell'ambito del capo di imputazione (connesso con attività estorsiva o condotte intimidatorie). La Corte ha ritenuto che gli elementi indizianti fossero sufficienti a sostenere la gravità indiziaria anche per questa fattispecie.
art. 56 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato; rilevata nell'impostazione dell'imputazione plurima e della comune responsabilità tra più soggetti.
art. 629 c.p.
Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione; la Corte ha valutato la piattaforma indiziaria anche rispetto agli elementi che concorrerebbero a tale fattispecie.
art. 416-bis c.p.
Aggravante per aver commesso i fatti con il metodo mafioso. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui l'episodio si inseriva nel controllo delle attività economiche da parte della criminalità organizzata, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Previsione della presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi indicati (tra cui quelli con aggravante mafia). La Corte ha affermato la prevalenza di questa presunzione rispetto alla norma generale (art. 274 c.p.p.) e che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a superarla.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata in contrapposizione alla speciale presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
art. 606 c.p.p.
Disposizioni sulle impugnazioni in Cassazione (motivi rilevanti). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma terzo, ritenendo manifestamente infondate le doglianze.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata in relazione alla modalità di esposizione e riassunto dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione nella materia delle misure cautelari personali esercita un controllo sulla adeguatezza della motivazione del giudice di merito: se quest'ultima è logica, coerente e ancorata a elementi specifici (intercettazioni, dichiarazioni, riscontri), la Suprema Corte tende a non riformare l'apprezzamento sulla gravità indiziaria.
- Quando i reati rientrano nell'ambito dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati connessi alla criminalità organizzata), opera una presunzione relativa dell'esigenza della custodia cautelare che non è facilmente superabile dalla sola indicazione del decorso del tempo; per superarla è necessario fornire elementi di prova concreti contrari.
- La qualificazione del "metodo mafioso" si basa sul contesto e sulla valutazione complessiva delle condotte (controllo delle attività economiche, modalità intimidatorie, ruolo nell'organizzazione): contestarla richiede censure fattuali precise e risultanze alternative documentate.
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari, le doglianze di mera inconsistenza o affermazioni generiche ('voci correnti') sono di solito insufficienti se il giudice di merito ha indicato riscontri concreti come intercettazioni e dichiarazioni testimoniali.
- Impugnazioni dichiarate manifestamente infondate possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza e l'adeguatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale.
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