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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26606/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti fiscali emessi per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e dei suoi soci persone fisiche. L’Ufficio, a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti dei soci, aveva recuperato a tassazione versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati, imputandoli alla società come ricavi extracontabili e, per trasparenza presuntiva, ai soci come utili distribuiti pro quota. La società e i soci avevano impugnato gli avvisi; dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per asserita mancata considerazione delle difese dei contribuenti; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., assumendo che prima di utilizzare i movimenti sui conti dei soci sarebbe stata necessaria la prova della fittizietà dell’intestazione dei conti o della riferibilità dei singoli conti/movimenti alla società; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR non si era pronunciata sulla contestazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e dava conto dell’orientamento giurisprudenziale sulla società a ristretta base partecipativa e sull’utilizzabilità dei movimenti bancari dei soci; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a un riesame del merito dei fatti e non indicava con precisione quali deduzioni fossero state trascurate; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la CTR aveva espressamente affermato la presunzione legale di distribuzione del reddito accertato pro quota ai soci, escludendo quindi l’omessa pronuncia. La Corte ha inoltre richiamato la perdurante operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, non essendo ancora attuata la delega legislativa che prevede un diverso assetto. Le spese sono state poste a carico dei contribuenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Consente di valorizzare i movimenti bancari non giustificati ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa, secondo la disciplina delle presunzioni e degli accertamenti bancari.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Consente l’utilizzo dei dati dei conti correnti e dei movimenti bancari anche ai fini IVA, se non giustificati dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che lo richiama non è stato accolto perché teso al riesame del merito; la Corte ribadisce che la contestazione deve confrontarsi con l’accertamento presuntivo svolto dall’Ufficio e con la motivazione di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione, requisito ritenuto rispettato.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è richiesta una motivazione idonea, che la Corte ha ritenuto presente nella decisione d’appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiesto un adeguato apparato motivazionale, ritenuto non mancante o soltanto apparente nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza affronta, anche sinteticamente, il tema devoluto e afferma espressamente la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 17, comma 1, lett. h), n. 4, L. n. 111/2023

    La Corte osserva che la delega legislativa non è stata ancora eseguita, quindi la presunzione giurisprudenziale resta operativa.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa è tuttora operante la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salvo prova contraria.
  • I movimenti bancari presenti sui conti dei soci possono essere utilizzati, in chiave presuntiva, per ricostruire il reddito della società quando risultino riferibili all’attività sociale, senza che sia necessaria una prova assoluta di fittizietà dell’intestazione del conto.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle presunzioni e degli indici fattuali è inammissibile quando mira solo a ottenere un riesame del merito.
  • Non vi è vizio di motivazione apparente se la sentenza d’appello espone, sia pure sinteticamente, il ragionamento seguito e consente di individuare la ratio decidendi.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta espressamente il tema della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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