Ordinanza n. 47/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. n. 2026/0000407 della Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni Savena - Idice di esclusione della Ozzano Claterna ASD dalla "procedura negoziata: affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo "campi da calcio" di via dello sport nel capoluogo - via dello sport nr. 32 - Ozzano dell'Emilia (BO) per il periodo 01.09.2025 (presunta) - 31.08.2030 con possibilità di ripetizione per ulteriori anni 5 CIG: B7A335869F" del verbale n. IX allegato e della determinazione n. 9 del 14/1/2026 indicata come allegata ma non cognita, comunicato il 14/1/2026; - in parte qua, della lettera di invito prot. n. 2025/0012527 del 1/9/2025 art. 16 lett. d); - della determinazione Unione dei Comuni Savena Idice n. 39 del 04/02/2026, pubblicata l'11/2/2026 di aggiudicazione definitiva e relativi verbali allegati da I a IX; - di ogni altro atto a ciò comunque connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo, nonché aggiudicazione definitiva della concessione a un'altra società sportiva dilettantistica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata indetta per l'affidamento in concessione, per cinque anni con possibile ripetizione per ulteriori cinque, della gestione di un impianto sportivo comunale. Ha inoltre contestato, in parte qua, la lettera di invito, la determinazione di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata e gli atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure dedotte, limitandosi a riferire che esse riguardavano le ragioni poste a base dell'esclusione e la disciplina contenuta nella lettera di invito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in sede di cognizione sommaria, prima facie infondate le censure articolate contro l'esclusione, alla luce delle ragioni poste dall'amministrazione a suo fondamento. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, considerando la lunga durata dell'affidamento e il fatto che l'udienza di merito era già fissata per il 28 maggio 2026. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese della fase cautelare in favore dell'amministrazione resistente costituita, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le censure appaiano prima facie infondate alla luce delle ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato.
- La tutela cautelare può essere negata anche per difetto di periculum in mora quando la durata dell'affidamento consenta una decisione di merito in tempi utili e l'udienza di merito sia già stata fissata.
- Nelle controversie relative all'esclusione da una procedura di affidamento, la valutazione cautelare richiede una verifica sommaria sia della plausibile fondatezza delle censure sia dell'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
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