Sentenza n. 635/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto emesso dalla Prefettura di Caserta recante diniego di approvazione di nomina di guardia particolare giurata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Caserta recante il diniego di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha revocato il provvedimento impugnato e ha rilasciato l'approvazione richiesta. Il ricorrente, preso atto dell'esito favorevole del riesame, ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla decisione, neppure ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il ricorrente aveva ottenuto integralmente il risultato perseguito e aveva espressamente rinunciato a ogni ulteriore interesse alla decisione di merito. La pronuncia è stata adottata in applicazione del principio dispositivo. Le spese sono state compensate per giusti motivi, considerata la definizione in rito e l'assenza di sostanziale attività difensiva successiva alla fase cautelare. Il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico dell'Amministrazione, ritenuta virtualmente soccombente perché aveva dato causa alla lite.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove il provvedimento impugnato e adotta l'atto richiesto dal ricorrente, e quest'ultimo dichiara espressamente di non avere ulteriore interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere ulteriore interesse alla decisione, compreso l'eventuale interesse risarcitorio, è rilevante in applicazione del principio dispositivo e preclude la prosecuzione del giudizio di merito.
- In caso di improcedibilità determinata dal riesame amministrativo favorevole, le spese possono essere compensate, mentre il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione che ha dato causa alla lite, qualificabile come virtualmente soccombente.
Come è indicizzato
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