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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36612/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva accolto la tutela possessoria e disposto la consegna delle chiavi del cancello del cortile. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio volto a ottenere la reintegra nel possesso di un cortile utilizzato per l’accesso agli appartamenti e per l’accesso a fognature e canali di scarico. Le parti che agiscono in cassazione contestano la decisione della corte d’appello che ha confermato l’ordine di consegna delle chiavi del cancello del cortile, ritenendo irrilevanti le questioni sulla proprietà esclusiva o condominiale del bene e ricostruendo la domanda come tutela del possesso, non del diritto di proprietà. I motivi sono tre: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’onere della prova, perché dai titoli di proprietà emergerebbe la proprietà esclusiva del cortile in capo ai ricorrenti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la domanda riguardasse lo spoglio nel compossesso mentre il giudice avrebbe riconosciuto un possesso esclusivo non richiesto; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per l’asserita errata valutazione delle prove testimoniali. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è inammissibile sia per la preclusione da doppia conforme sia perché la censura mira a una rivalutazione del merito sulla natura del bene, irrilevante nel giudizio possessorio; il secondo motivo è infondato perché il giudice può qualificare la situazione come possesso o compossesso senza violare il petitum, trattandosi comunque di tutela possessoria; il terzo motivo è inammissibile poiché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e il vizio motivazionale è precluso dalla doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violata se il giudice, nell’interpretare la domanda possessoria, accerta la tutela del possesso e dispone misure coerenti con la reintegra, anche quando qualifichi la situazione come possesso anziché compossesso.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è infondata quando in realtà mira a ottenere una diversa valutazione della natura del bene e dei titoli di proprietà, profilo ritenuto irrilevante nel giudizio possessorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio di motivazione è precluso quando vi è doppia conforme tra primo e secondo grado e l’appello è stato introdotto dopo l’11 settembre 2012.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non quando si contesta solo la ponderazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che deducono errori di diritto, nullità processuali o vizio motivazionale sono scrutinati nei limiti propri di ciascun parametro; la mera richiesta di rivalutazione del merito è inammissibile in cassazione.

  • art. 13 DPR 115/2002

    comma 1 quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio la proprietà o la natura condominiale del bene non sono decisive ai fini della tutela richiesta, ove il fatto costitutivo dell’azione sia il possesso o compossesso e la domanda sia diretta alla reintegrazione nella disponibilità di fatto.
  • La qualificazione della situazione come possesso esclusivo o compossesso rientra nell’interpretazione della domanda e nella valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito; non integra ultrapetizione se la tutela accordata resta entro il perimetro della reintegra possessoria richiesta.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di applicare il prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è invece censurabile la sola insufficiente o non condivisa valutazione delle prove.
  • Il vizio motivazionale non è scrutinabile quando ricorre la doppia conforme, nei limiti processuali previsti per gli appelli introdotti dopo l’11 settembre 2012.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa dei titoli di proprietà e delle testimonianze se la censura mira, in sostanza, a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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