Sentenza n. 1172/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 16.05.2025, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato dal ritardo nella presentazione dell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Ha sostenuto che il termine per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria e non perentoria e che, pertanto, il suo superamento non poteva giustificare il rigetto dell'istanza. Nel ricorso sono state inoltre richiamate, in modo generico e senza adeguata documentazione, la convivenza con una sorella cittadina italiana e la presenza di figli in Italia e in Brasile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 è ordinatorio e non perentorio, sicché il mero ritardo non costituisce automaticamente motivo ostativo all'esame della domanda. Tuttavia, tale natura non consente allo straniero di scegliere liberamente i tempi della richiesta e di permanere indefinitamente in una situazione di irregolarità. L'interessato deve fornire una giustificazione, in particolare dimostrando eventuali ragioni di forza maggiore che abbiano impedito la presentazione tempestiva. Nel caso concreto, l'istanza era stata presentata oltre tre anni dopo la scadenza del precedente titolo, senza alcuna giustificazione documentata né in sede procedimentale né in giudizio. Un ritardo di tale durata non consentiva di ravvisare continuità tra il precedente permesso e la domanda di rinnovo. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le circostanze familiari dedotte non documentate, relative alla sorella italiana e ai figli, potranno essere valutate dall'Amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 19 d.lgs. n. 286/1998 o in relazione a un eventuale permesso richiesto ad altro titolo, ma non incidono sulla ricevibilità della specifica domanda di rinnovo per motivi di lavoro. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è ordinatorio e acceleratorio, non perentorio; il suo superamento non determina di per sé il rigetto, ma impone la valutazione della situazione concreta e delle ragioni del ritardo.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La durata massima del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stata utilizzata come parametro per evidenziare l'eccezionale durata del ritardo, superiore a tale periodo.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
si è trattenuto nel territorio dello …senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo
La disposizione conferma la rilevanza del rispetto dei termini di soggiorno e dell'onere di dimostrare la forza maggiore quale giustificazione del ritardo.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le condizioni familiari e gli eventuali profili di inespellibilità devono essere valutati dall'Amministrazione, ma non incidono automaticamente sulla ricevibilità della domanda di rinnovo proposta per motivi di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria; il suo superamento non può quindi giustificare automaticamente il diniego senza esame della posizione sostanziale dello straniero.
- La natura ordinatoria del termine per il rinnovo non attribuisce allo straniero la facoltà di scegliere liberamente i tempi della domanda né consente una permanenza indefinita in condizioni di irregolarità; l'Amministrazione deve valutare la durata del ritardo e le ragioni che lo hanno determinato.
- Un ritardo particolarmente prolungato nella presentazione della domanda di rinnovo, in assenza di giustificazioni documentate o di prova della forza maggiore, può escludere la continuità tra il precedente titolo di soggiorno e la nuova richiesta e legittimare il diniego.
- Le condizioni familiari dello straniero, comprese la convivenza con cittadini italiani e la presenza di figli, devono essere valutate nei procedimenti e ai fini dei titoli di soggiorno cui esse sono pertinenti, ma non determinano automaticamente l'accoglibilità o la ricevibilità di una domanda di rinnovo proposta per uno specifico motivo lavorativo.
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