Sentenza del 14/09/2016 n. 18014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta per complessivi 662.496,96 euro, previsto dall'art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000 per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati in unità produttive del Mezzogiorno. Sosteneva che il limite derivante dalla regola "de minimis", pari a 100.000 euro nel triennio (originariamente 180 milioni di lire), dovesse essere disapplicato perché incompatibile con la successiva normativa dell'Unione europea e perché il beneficio sarebbe stato un incentivo all'occupazione, non un aiuto di Stato soggetto a tale limite. La società contestava inoltre che la legge n. 289/2002 avesse implicitamente superato il limite e chiedeva, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il legislatore nazionale aveva legittimamente previsto, mediante rinvio alla disciplina europea, un tetto massimo per la fruizione del credito d'imposta. La normativa europea sugli aiuti di Stato non impediva all'Italia di limitare autonomamente l'entità di un beneficio fiscale, anche se quel beneficio fosse escluso dall'ambito applicativo europeo della regola "de minimis". È stata quindi confermata la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, sfavorevole alla società. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione è stata ritenuta sufficientemente chiara. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito d'imposta "si applica la regola de minimis"; i benefici sono cumulabili purché non venga superato il limite massimo di 180 milioni di lire nel triennio.
La norma nazionale ha introdotto un limite massimo alla fruizione dell'ulteriore credito d'imposta, richiamando la disciplina europea "de minimis" come criterio di quantificazione del beneficio.
Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 1
La disposizione, nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni, ha mantenuto ferme le disposizioni della legge n. 388/2000 non diversamente regolate; non ha quindi abrogato il limite previsto dall'art. 7, comma 10.
Trattato CE, artt. 87 e 88, oggi Trattato FUE, artt. 107 e 108
La disciplina europea sugli aiuti di Stato non vieta al legislatore nazionale di fissare limiti più restrittivi o soglie di fruizione per benefici fiscali nazionali.
Regolamento del Consiglio CE n. 994/1998
La normativa europea in materia di esenzione e aiuti di Stato non impedisce l'applicazione del limite nazionale previsto per il credito d'imposta.
Regolamenti della Commissione CE n. 69/2001 e n. 2204/2002
Anche se tali regolamenti possono escludere determinate misure dall'applicazione europea della regola "de minimis", non impediscono allo Stato membro di utilizzare un analogo parametro per limitare internamente un incentivo.
Art. 267 Trattato FUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l'interpretazione del diritto dell'Unione applicabile risulta evidente e non lascia ragionevoli dubbi.
Sentenza CGUE 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit
Richiamata per il principio secondo cui il giudice nazionale di ultima istanza può non effettuare il rinvio pregiudiziale quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione sia evidente.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale richiama la regola europea "de minimis" per quantificare un incentivo, il limite può costituire una scelta autonoma del legislatore nazionale e non soltanto un vincolo imposto dal diritto dell'Unione.
- Il fatto che un beneficio fiscale non sia qualificabile come aiuto di Stato o sia escluso dalla disciplina europea "de minimis" non comporta automaticamente il diritto a fruirne senza limiti: lo Stato può fissare soglie interne più restrittive.
- Una normativa successiva che rinnova o disciplina nuovamente un incentivo non abroga il limite precedente se mantiene ferme le disposizioni originarie non espressamente modificate.
- Per ottenere la disapplicazione di un limite nazionale non è sufficiente invocare genericamente la prevalenza del diritto europeo; occorre dimostrare un effettivo contrasto tra la norma interna e una disposizione unionale vincolante.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico: può essere escluso quando la soluzione interpretativa risulta chiara secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza europea.
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