Sentenza del 02/02/2018 n. 2551 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'imposta di registro pagata nella misura proporzionale del 3% su un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società garante, che aveva pagato il creditore principale in forza di una fideiussione e agiva poi in rivalsa contro il debitore. La società sosteneva che dovesse applicarsi l'imposta in misura fissa dell'1%, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché l'operazione principale era soggetta a IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'obbligazione del garante verso il debitore è autonoma e distinta da quella principale e non costituisce un corrispettivo o una prestazione soggetta a IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia favorevole alla società e deciso direttamente la causa, rigettando la domanda originaria di rimborso della XXXX S.p.A. È stata quindi confermata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% sul decreto ingiuntivo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 600 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta di registro.
Il decreto ingiuntivo esecutivo rientra tra gli atti soggetti a registrazione e, quindi, a imposizione secondo la disciplina del Testo unico dell'imposta di registro.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa.
La regola di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica quando il decreto ingiuntivo riguarda un'obbligazione autonoma che non costituisce corrispettivo o prestazione soggetta a IVA.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 8, comma 1, lett. b), e nota II
Sono soggetti a registrazione in termine fisso con aliquota del 3% i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme, salvo quelli relativi a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore per recuperare dal debitore le somme pagate al creditore principale si applica l'aliquota proporzionale del 3%, perché la condanna deriva da un rapporto autonomo di rivalsa e non dal pagamento di un corrispettivo soggetto a IVA.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha utilizzato tale motivo per denunciare l'errata applicazione della disciplina sull'imposta di registro da parte della Commissione Tributaria Regionale.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non richiedeva nuovi accertamenti, la Cassazione ha potuto rigettare direttamente la domanda di rimborso.
Cassazione n. 20262 del 2015 e ordinanza n. 25702 del 2015
Al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore inadempiente, per il recupero delle somme pagate al creditore principale e soggette ad IVA, è applicabile l'aliquota proporzionale del 3%.
La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui il rapporto di garanzia e la successiva rivalsa del fideiussore sono distinti dal rapporto principale soggetto a IVA; pertanto, il pagamento originario soggetto a IVA non determina l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sul decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Quando un fideiussore paga il creditore principale e ottiene un decreto ingiuntivo per rivalersi sul debitore, il decreto riguarda un'obbligazione autonoma rispetto al rapporto principale garantito.
- Il fatto che il pagamento originario del creditore sia soggetto a IVA non basta, da solo, a rendere applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro al decreto ingiuntivo promosso dal garante.
- Per i decreti ingiuntivi di condanna al pagamento di somme derivanti dalla rivalsa del garante, l'imposta di registro è normalmente dovuta in misura proporzionale del 3%, salvo che il decreto riguardi direttamente un corrispettivo o una prestazione soggetta a IVA.
- La surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore non elimina la distinzione tra il rapporto principale e il rapporto di garanzia ai fini dell'imposta di registro.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione, le contestazioni fondate sull'applicazione dell'aliquota fissa hanno scarse possibilità di successo se l'obbligazione azionata è una rivalsa autonoma e non una prestazione imponibile IVA.
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