Cassazione Penale, Ordinanza n. 06169/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità; tuttavia il primo motivo faceva riferimento a circostanze riferibili a un diverso reato, apparentemente un furto, non oggetto del giudizio. Il ricorso censurava anche la dosimetria della pena, sostenendo che la sanzione fosse incongrua. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano manifestamente infondate e, per la parte relativa a questioni non dedotte in appello, inammissibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché incentrato su fatti relativi a un reato diverso da quello contestato e, comunque, su una questione non dedotta in appello e quindi non esaminabile in cassazione. Ha reputato infondato anche il motivo sulla pena, osservando che la sanzione era stata applicata nel minimo edittale, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma richiamata implicitamente quale fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari oggetto della conferma di condanna.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state riconosciute e considerate prevalenti rispetto alla recidiva ai fini della pena.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata contestata e ritenuta recessiva rispetto alle attenuanti generiche nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che introducono profili di fatto o questioni non dedotte in appello, soprattutto quando esse si fondano su circostanze relative a un reato diverso da quello oggetto del giudizio.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con la ratio della decisione impugnata e si limita a prospettare una ricostruzione fattuale estranea al perimetro processuale della sentenza.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è infondata quando la sanzione è stata applicata nel minimo edittale e il giudice di merito ha già valorizzato le attenuanti generiche, operando il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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