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Sentenza

Sentenza del 12/07/2022 n. 22045 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La CTP aveva annullato l'avviso di accertamento emesso contro R.V. per presunto reddito non dichiarato, ritenendo la contribuente residente all'estero e iscritta all'AIRE dal 1992; quindi la notifica dell'atto era nulla per incompetenza territoriale e per inesistenza di notifica, non sanata dalla conoscenza dell'atto. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo (1) errata applicazione delle norme sulla notificazione (D.P.R. n.600/1973, art.60; art.142 c.p.c.; modifica del 2010) e richiesta di applicazione retroattiva della modifica, e (2) che l'eventuale nullità della notifica fosse comunque sanata ex tunc dalla tempestiva impugnazione dell'avviso secondo art.156 c.p.c. e D.Lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per vizi procedurali relativi alla notificazione del ricorso ai presunti eredi: dopo l'ordinanza che aveva disposto la rinnovazione della notifica, l'Agenzia ha prodotto avvisi di spedizione ma l'avviso di ricevimento (AR) è stato depositato solo per una delle due raccomandate; inoltre dagli atti emerge che una delle persone notificate non risulta essere erede legittima di R.V. La Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che la prova del perfezionamento della notifica tramite AR doveva essere prodotta entro i termini processuali e fino all'udienza di discussione, e in assenza dell'AR e di attività dell'intimato il ricorso è inammissibile. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato i motivi di merito. Le spese sono compensate nei confronti di D.M.A.F.R.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Norma sulle notificazioni degli atti tributari; nel passato è stata dichiarata in parte incostituzionale e la Corte d'appello ha ritenuto la modalità prevista da tale norma improduttiva di effetti quando il contribuente è AIRE e facilmente rintracciabile; la Cassazione non è però entrata nel merito della questione, decidendo per ragioni processuali.

  • D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1, lett. a) conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73

    Riferimento alla modifica dell'art. 60 del DPR n. 600/1973; l'Agenzia ha invocato la non retroattività dell'applicazione delle modifiche e la possibilità di utilizzarle per la validità della notifica, ma la Corte non ha risolto il profilo di merito.

  • art. 142 c.p.c.

    Regola le notificazioni all'estero; la CTP/CTR hanno ritenuto che, trattandosi di contribuente iscritta all'AIRE e residente all'estero, la notifica dovesse avvenire secondo dette modalità, e non con modalità nazionali previste dall'art.60 DPR 600.

  • art. 156 c.p.c.

    Regola la sanatoria della nullità degli atti giudiziari per contumacia e notificazioni: l'Agenzia sosteneva che l'impugnazione tempestiva dell'avviso di accertamento avrebbe sanato la nullità; la Corte non ha valutato il merito di tale assunto a causa dell'inammissibilità per vizi di notifica del ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    Rinvio al procedimento tributario; richiamato dall'Agenzia in relazione alla possibilità di sanatoria dell'impugnazione dell'atto tributario.

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4

    Norma sulla notificazione a mezzo posta; la rinnovazione della notifica del ricorso in cassazione è stata eseguita ai sensi di tale norma dall'Agenzia, ma la Corte ha rilevato la mancanza della prova dell'AR per uno degli indirizzi.

  • L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Prevede la possibilità di richiedere duplicato dell'avviso di ricevimento: la Corte segnala che il ricorrente può richiedere tale duplicato per dimostrare tempestività della notificazione se non è in grado di produrre l'AR originario.

  • art. 379 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c.

    Indicazioni sui termini processuali per la produzione della prova del perfezionamento della notificazione: la giurisprudenza richiamata dalla Corte stabilisce che l'AR deve essere prodotto almeno fino all'udienza di discussione o alla adunanza in camera di consiglio, non oltre l'inizio della relazione.

  • art. 291 c.p.c.

    Rinvio in tema di rinnovazione della notificazione; la Corte ha precisato che non ricorrevano i presupposti per ulteriore rinnovazione ex art.291 in mancanza della prova dell'AR.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento delle censure per cassazione (violazione di norme di diritto o errata applicazione); menzionato come riferimento per i motivi di ricorso, ma la Corte non ha esaminato tali censure per espresso motivo di inammissibilità procedurale.

Massime di principio

  • Se il contribuente è residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE, la notificazione degli atti dovrebbe seguire le modalità previste per le notifiche all'estero (art.142 c.p.c.); l'uso di modalità domestiche può essere qualificato come inesistente o inefficace se il destinatario è agevolmente rintracciabile all'estero.
  • La dichiarazione di incostituzionalità o la modifica normativa non producono automaticamente effetti risolutivi sul piano procedurale: questioni di merito sulla validità delle notifiche andranno valutate caso per caso, ma la Corte di merito può ritenere inefficaci modalità di notifica incompatibili con lo status AIRE del destinatario.
  • In Cassazione la correttezza formale della notificazione del ricorso è essenziale: la prova del perfezionamento (avviso di ricevimento) può essere prodotta anche dopo il deposito del ricorso ma comunque entro i termini processuali fino all'udienza di discussione; la mancata produzione rende il ricorso inammissibile.
  • Quando si notificano atti a eredi, l'Amministrazione deve verificare l'effettiva qualità di erede: notificare una persona che non risulta erede può pregiudicare la validità della notificazione e l'ammissibilità dei successivi atti processuali.
  • In caso di smarrimento dell'AR l'interessato deve attivarsi tempestivamente per ottenere duplicati (L. 890/1982) e depositarli nei termini utili; non è sempre possibile ottenere un differimento dell'udienza per completare la prova dell'avvenuta notifica.
  • La Corte, se rileva difetti formali rilevanti nella procedura di impugnazione (p.es. notifiche inesistenti o non provate), può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.

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