Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2634/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per truffa aggravata (capi O), Q), T)) e, per Ardito, anche falso (capo V)). Contestavano in Cassazione: 1) violazione dell'art. 640 c.p. e disapplicazione del precedente delle Sezioni Unite n.1/1999, sostenendo che la fattispecie richiede esclusivamente un danno patrimoniale misurabile e che la Corte territoriale avrebbe valorizzato finalità extrapatrimoniali (organizzative/deontologiche); 2) omissione nella valutazione dell'apprezzabilità del danno patrimoniale (danno retributivo esiguo, 51 euro ciascuno e valutazione aggregata dei pregiudizi); 3) vizio di motivazione e illogicità circa il capo Q) (sostengono che i ricorrenti erano in servizio esterno e pertanto la sosta non sarebbe mendace); 4) errata valutazione della testimonianza di Valter Ferri; 5) omissione di motivazione sulla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità/exclusione della punibilità); 6) violazione dell'art. 110 c.p. circa l'accertamento del concorso di Ardito nel falso (mancata dimostrazione dell'apporto concreto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte manifestamente infondati, confermando la ricostruzione dei giudici di merito e riprendendo l'orientamento secondo cui il "danno patrimoniale" ai fini dell'art. 640 c.p. può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica o in pregiudizi valutabili economicamente sull'organizzazione e sull'efficienza del servizio (non solo perdita retributiva immediata). Ha respinto i rilievi sulla valutazione delle prove e sulla qualificazione dei comportamenti come estranei al servizio, ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito. Tuttavia la Cassazione ha accolto un motivo: la Corte d'Appello non ha motivato sull'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto/non punibilità). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione inerente all'art. 131-bis e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio su quel punto; i residui motivi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte interpreta la "offensività" del reato di truffa in senso ampio: il danno patrimoniale può essere anche il mancato acquisto di un'utilità economica o pregiudizi valutabili economicamente sull'organizzazione e sull'efficienza del servizio, non limitandosi alla mera perdita retributiva.

  • Sezioni Unite n. 1/1999

    Riferimento difensivo che enfatizzava la specifica natura patrimoniale della truffa; la Corte di Cassazione chiarisce che la giurisprudenza successiva non si pone in contraddizione nettamente con quel principio ma ha declinato la patrimonialità anche in termini funzionali (utilità economiche, organizzazione del lavoro).

  • art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la Corte territoriale non avrebbe rispettato il vincolo interpretativo del precedente; la Cassazione non ha ravvisato violazione tale da ritenere fondato il motivo, confermando la correttezza dell'approccio applicato ai fatti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto e causa di non punibilità: la Corte ha rilevato l'omessa valutazione motivata da parte della Corte d'Appello e ha annullato la sentenza limitatamente a questo profilo, rinviando per nuovo giudizio.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Cassazione conferma il principio che non è necessario precisare in modo analitico il ruolo materiale o morale di ciascun concorrente quando vi siano prove che attestano un contributo consapevole e volontario.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sul falso materiale/ideologico: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del concorso di Ardito nella alterazione dell'ordine di servizio sulla base degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Il "danno patrimoniale" per la truffa non si esaurisce nella perdita immediata di denaro: comprende anche il mancato acquisto di utilità economiche e pregiudizi valutabili economicamente sull'organizzazione e sull'efficienza del servizio.
  • La valutazione dell'entità economica del danno rileva più sulla punibilità e sulla quantificazione della pena (e sull'eventuale applicazione dell'art. 131-bis) che sulla tipicità del reato; anche pregiudizi organizzativi possono integrare l'offensività richiesta dall'art. 640 c.p.
  • Le censure sulla valutazione del fatto e delle prove (testimonianze, localizzazioni via GPS, comportamento dei veicoli) richiedono che in Cassazione si dimostri l'illogicità o il travisamento decisivo; valutazioni di merito ben motivate non sono riformabili in sede di legittimità.
  • Se la Corte d'Appello omette di motivare specificamente l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per una nuova decisione.
  • Ai fini dell'accertamento del concorso di persone, non è necessario dettagliare il ruolo materiale di ciascun concorrente quando le prove dimostrano un contributo volontario e consapevole; è sufficiente motivare il convincimento sulla sussistenza del concorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.