Sentenza n. 240/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del giudice ordinario, divenuta definitiva e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta in suo favore la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme risultanti dal titolo, detratte quelle eventualmente già versate, gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella decisione, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti stabiliti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e le norme applicabili. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione dell'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici possono eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla verifica della misura degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario non costituisce ex novo il diritto di credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento secondo la dimensione risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione debitrice: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati in concreto secondo il giudicato e i parametri legali applicabili.
- Quando sia provata l'esistenza di un giudicato notificato e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- L'azione di ottemperanza per una condanna al pagamento di somme nei confronti di un'amministrazione statale può essere avviata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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