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Sentenza

Sentenza n. 7317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1754/2025, che ha respinto il ricorso contro l’esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi socioassistenziali e correlati in modalità global service

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore economico ha impugnato la sentenza del TAR che aveva confermato l’esclusione dalla gara. Ha dedotto che l’esclusione per grave illecito professionale fosse illegittimamente fondata sulla risoluzione dell’11 ottobre 2024 di un precedente contratto analogo, allora contestata in un giudizio civile; che la stazione appaltante non avesse adeguatamente considerato la pendenza di quel giudizio né valutato concretamente gravità e rilevanza degli addebiti; che gli scostamenti nelle ore lavorate fossero limitati, compensati da prestazioni rese in altri periodi e non avessero compromesso il servizio; che l’indagine penale richiamata non costituisse adeguato mezzo di prova. Ha inoltre denunciato l’erronea applicazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione, mancata valutazione delle proprie difese e delle misure organizzative adottate, nonché sproporzione della valutazione di inaffidabilità. Nel corso dell’appello ha riferito che il Tribunale di Torino aveva successivamente dichiarato illegittima la risoluzione e insussistenti gli addebiti, riconoscendo il corretto adempimento e condannando la stazione appaltante al pagamento dei corrispettivi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR, compensando le spese del grado. Ha rilevato che l’art. 98 del d.lgs. 36/2023 tipizza le fattispecie di grave illecito professionale e i relativi mezzi di prova, ma rimette alla stazione appaltante la valutazione finale della concreta incidenza del fatto sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore. Nel caso concreto l’esclusione non era basata sulla sola esistenza formale della risoluzione contrattuale, ma sui comportamenti sottostanti, autonomamente apprezzati dall’amministrazione. La successiva sentenza civile, pur eliminando la risoluzione quale mezzo di prova privilegiato, non precludeva alla stazione appaltante una valutazione autonoma dei fatti conosciuti. Il Collegio ha qualificato tale valutazione come scelta di merito amministrativo, sottratta al sindacato giurisdizionale secondo la motivazione della sentenza; ha quindi ritenuto infondate le censure. In applicazione del principio della ragione più liquida, gli argomenti non espressamente esaminati sono stati giudicati comunque inidonei a mutare l’esito.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Preliminarmente va osservato che il nuovo codice dei contratti pubblici all’art. 98 ha innovato rispetto al vecchio art. 80 del d.lgs. 50/2016, tipizzando le fattispecie che possono integrare il grave illecito professionale e i mezzi di prova, lasciando alla Stazione Appaltante il giudizio finale sulla concreta incidenza del fatto sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico.

    La disposizione individua le fattispecie di illecito professionale e i mezzi di prova, ma lascia alla stazione appaltante il giudizio sulla concreta incidenza dei fatti sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Nel senso si è orientata la giurisprudenza della Sezione (vds. da ultimo sent. n. 2010/2026).

    La sentenza menziona l’art. 95 tra le disposizioni del Codice invocate e affronta la disciplina del grave illecito professionale con riferimento soprattutto all’art. 98; non formula una distinta interpretazione dell’art. 95.

  • art. 120 c.p.a.

    Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata nell’intestazione processuale, ma il testo non ne espone una specifica applicazione o interpretazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Con rispettive, successive memorie ex art. 73 c.p.a.

    La norma è indicata quale base delle memorie successive; la sentenza non enuncia una regola interpretativa sul suo contenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Alla luce dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (cfr., da ultimo ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2025, n. 3952).

    Il Collegio ha ritenuto compatibile con la corrispondenza tra chiesto e pronunciato l’esame degli aspetti decisivi secondo il principio della ragione più liquida, considerando non rilevanti o comunque inidonee a mutare la decisione le doglianze non esaminate espressamente.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023, una volta accertata una fattispecie di illecito professionale prevista dalla legge, compete alla stazione appaltante valutare in concreto se essa incida sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico.
  • La stazione appaltante può valutare autonomamente i fatti sottostanti a una risoluzione contrattuale ai fini del giudizio di affidabilità, anche se la risoluzione è contestata o successivamente dichiarata illegittima in sede civile; tale pronuncia elimina la risoluzione quale mezzo di prova privilegiato, ma non preclude di per sé la valutazione amministrativa autonoma dei fatti.
  • La sentenza afferma che la valutazione di affidabilità dell’operatore rientra nel merito amministrativo e la considera sottratta al sindacato del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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