Sentenza del 06/02/2015 n. 2181 - Corte Costituzionale
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, sostenendo che i contribuenti non possedessero, al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Celle Ligure, il requisito della residenza nel Comune necessario per beneficiare dell'agevolazione fiscale "prima casa". I contribuenti avevano presentato una prima dichiarazione di trasferimento della residenza il 30 ottobre 1993, ma il sopralluogo dell'autorità comunale aveva dato esito negativo perché non risultava ancora la loro dimora abituale nell'immobile. La successiva dichiarazione del 1° dicembre 1993 aveva invece avuto esito positivo. L'Agenzia sosteneva che quest'ultima costituisse un nuovo procedimento di trasferimento, con decorrenza dal 1° dicembre, e non una precisazione della prima dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso dei contribuenti. Ha stabilito che il primo procedimento anagrafico si era concluso negativamente e che il secondo procedimento, iniziato con la dichiarazione del 1° dicembre 1993, aveva prodotto effetti da tale data. Poiché al momento dell'acquisto, avvenuto il 30 ottobre 1993, i contribuenti non risultavano ancora residenti nel Comune dell'immobile, mancava il requisito previsto per l'agevolazione prima casa; è stata quindi legittimata la revoca del beneficio e il recupero della maggiore imposta di registro. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Tariffa, Parte I, e nota 2-bis, nella versione applicabile ratione temporis
L'agevolazione prima casa era subordinata, nel caso esaminato, alla residenza dell'acquirente nel Comune in cui era ubicato l'immobile al momento dell'acquisto.
La Corte ha ritenuto che il requisito della residenza dovesse essere già realizzato alla data dell'atto di compravendita e non potesse essere fatto decorrere retroattivamente da una dichiarazione anagrafica successiva.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 13
La dichiarazione di trasferimento deve essere presentata all'ufficio anagrafe del Comune di nuova residenza. La dichiarazione del 1° dicembre 1993 ha avviato un nuovo procedimento, distinto da quello precedente conclusosi negativamente.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, commi 1 e 2
Il trasferimento di residenza consegue alla dichiarazione di cambiamento e la decorrenza della variazione anagrafica è collegata alla dichiarazione valida che dà luogo all'effettivo trasferimento. Non è possibile attribuire tale decorrenza a una precedente dichiarazione quando il relativo procedimento abbia avuto esito negativo.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 19, comma 2
L'ufficiale d'anagrafe deve verificare la sussistenza della dimora abituale nel Comune di nuova iscrizione. L'esito negativo dell'accertamento impedisce di considerare perfezionato il trasferimento alla data della prima dichiarazione.
D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. 9 luglio 1993, n. 243
La disposizione ha introdotto la disciplina dell'agevolazione prima casa applicabile temporalmente alla compravendita oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale richiede la residenza nel Comune dell'immobile, il requisito deve essere verificato con riferimento alla data prevista dalla legge, normalmente quella dell'acquisto o dell'atto, e non a una data successiva.
- La semplice presentazione di una dichiarazione anagrafica non garantisce il perfezionamento del trasferimento: occorre che il procedimento si concluda positivamente e che sia accertata la dimora abituale.
- Se il primo procedimento di iscrizione anagrafica ha esito negativo, una successiva dichiarazione generalmente avvia un nuovo procedimento e non costituisce automaticamente una rettifica retroattiva della precedente.
- Ai fini fiscali, la decorrenza anagrafica deve essere supportata dagli atti ufficiali del procedimento e non può essere sostituita, in via generale, dalla sola intenzione dell'interessato o dalla successiva effettiva occupazione dell'immobile.
- In situazioni analoghe è opportuno completare il trasferimento anagrafico e ottenere l'accertamento della dimora abituale prima della stipula dell'atto, oppure verificare attentamente la specifica disciplina vigente e i termini eventualmente previsti per trasferire la residenza dopo l'acquisto.
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