Sentenza n. 1631/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 29/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 410/2024 dalla Corte d’Appello di Torino - Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.1.2025, notificata il 28.1.2025 e passata in giudicato, con cui è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 8.388,72;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.388,72, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 29/2025 della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere il risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti, pari a euro 8.388,72. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate, comprese quelle dovute a titolo di interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario idoneo, anche indipendentemente dalle ordinarie attribuzioni e dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di bilancio ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo buona amministrazione. Il compenso è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne civili in favore di docenti.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può fondare il giudizio di ottemperanza se attestata conforme all'originale secondo le modalità previste dalla norma.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevante per l'attestazione di conformità del titolo giudiziale notificato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è applicabile anche prima dell'avvio del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia ritualmente attestato conforme all'originale e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata a un giudicato civile, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice in sostituzione dell'amministrazione inadempiente e non è vincolato, nell'esecuzione dell'incarico, dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'attività a un soggetto pubblico professionalmente idoneo, anche se appartenente ad altro dipartimento o direzione e indipendentemente dai rapporti gerarchici ordinari.
- Per dare esecuzione a un ordine di pagamento derivante da un giudicato, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
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