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Sentenza

Sentenza n. 10767/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202601080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di commissari della carriera dei funzionari di Polizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla commissione concorsuale il 18 dicembre 2025, nonostante le valutazioni positive rese nei due giorni precedenti dal funzionario psicologo e dal perito selettore. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento, travisamento degli esiti dei test, contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione: secondo la ricorrente, la commissione si era discostata senza adeguata spiegazione dalle risultanze istruttorie positive, riguardanti anche i medesimi aspetti della personalità, omettendo inoltre un adeguato approfondimento dei test cognitivi e delle pregresse esperienze professionali. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 4 e della tabella 2 del d.m. Interno n. 198/2003, nonché del principio di trasparenza di cui all'art. 1 l. n. 241/1990, per la mancata aderenza del giudizio ai parametri regolamentari. In sede cautelare la ricorrente è stata ammessa alla ripetizione del colloquio collegiale con diversa commissione; il nuovo colloquio ha avuto esito positivo e la candidata ha inoltre superato con riserva la prova orale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per il primo motivo e ha annullato il provvedimento di esclusione, consolidando gli esiti delle prove svolte in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Il giudice ha riconosciuto che l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità o incongruenza, fermo l'obbligo di una motivazione comprensibile e metodologicamente rigorosa. Ai sensi dell'art. 24, comma 7, lett. b), d.m. n. 168/2022, la commissione svolge la fase costitutiva, valutando la documentazione istruttoria e il colloquio collegiale; tuttavia, quando intenda discostarsi dai giudizi positivi resi da organi istruttori qualificati, soprattutto su profili già esaminati, deve svolgere un esame più approfondito e fornire una motivazione analitica e rafforzata sulle ragioni del dissenso. Nel caso concreto il giudizio negativo della commissione del 18 dicembre 2025 risultava non conciliabile, senza adeguata spiegazione, con le valutazioni positive dello psicologo e del perito selettore, che avevano rilevato determinazione, autocontrollo, affidabilità, consapevolezza delle responsabilità e motivazione. L'esito positivo del successivo colloquio con altra commissione ha ulteriormente confermato il travisamento delle risultanze del primo colloquio. Le ulteriori censure sono state assorbite perché non avrebbero procurato alla ricorrente una maggiore utilità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, lett. b), d.m. n. 168/2022

    fase costitutiva degli accertamenti attitudinali, nella quale la Commissione, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali

    La commissione è titolare della fase costitutiva e della decisione finale sugli accertamenti attitudinali, ma deve valutare le risultanze istruttorie e motivare analiticamente l'eventuale dissenso rispetto ai giudizi positivi degli organi qualificati intervenuti nella fase istruttoria.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale

    Il provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze istruttorie, ma solo indicando nel provvedimento le ragioni del dissenso; nelle procedure attitudinali tale obbligo assume carattere rafforzato quando il dissenso riguarda valutazioni positive su profili già esaminati.

  • art. 4 e tabella 2 d.m. Interno n. 198/2003

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per mancata aderenza del giudizio ai parametri di valutazione attitudinale; la censura è stata assorbita dal giudice.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    La ricorrente ha richiamato il principio di trasparenza; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle procedure di accertamento psico-attitudinale per il reclutamento nella Polizia di Stato, la commissione titolare della fase costitutiva può discostarsi dalle valutazioni positive rese dagli organi istruttori qualificati, ma deve svolgere un esame approfondito e fornire una motivazione analitica e rafforzata sulle ragioni del dissenso, soprattutto quando il dissenso riguarda profili della personalità già valutati positivamente.
  • La discrezionalità tecnica propria dei giudizi psico-attitudinali non esclude il sindacato giurisdizionale sul macroscopico travisamento dei fatti, sull'illogicità o sull'incongruenza delle conclusioni, né esonera l'amministrazione dall'obbligo di rendere comprensibili gli elementi sui quali si fondano le valutazioni.
  • Quando valutazioni positive espresse da organi istruttori qualificati risultano riferite a caratteristiche tendenzialmente stabili della personalità e la commissione formula, a breve distanza temporale, un giudizio negativo sulle medesime caratteristiche, la motivazione del provvedimento deve spiegare in modo puntuale la contraddizione e le ragioni del ribaltamento.
  • L'esito positivo di un successivo colloquio disposto in diversa composizione, ove coerente con le precedenti valutazioni istruttorie positive, può costituire elemento confermativo del travisamento o dell'incongruenza del giudizio negativo originario.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoria

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